Progressioni verticali: attinenza dei titoli e sindacato sulla discrezionalità tecnica (TAR Campania n. 1008 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure comparative per la progressione verticale tra le aree, la clausola del bando che considera attinente ogni titolo o incarico correlato alle funzioni del posto messo a selezione è priva di contenuto prescrittivo e non esonera la commissione dall’obbligo di motivare la valutazione di attinenza. Essa va integrata con le declaratorie dell’area professionale di riferimento contenute nel CCNL Comparto Funzioni Locali 16.11.2022. La commissione non può riconoscere a un candidato un titolo dichiarato e documentato e negarlo a un altro per un titolo equivalente, né computare annualità plurime di incarichi a un concorrente e assorbirle per un altro: lo scostamento tra situazioni analoghe, se non motivato, integra eccesso di potere ed è sindacabile dal giudice amministrativo. Il titolo dichiarato dal candidato ma non documentato e non verificabile va decurtato.
Il Fatto
Il Comune ha indetto una procedura comparativa per la progressione verticale riservata ai dipendenti, per quattro posti di funzionario amministrativo, area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, ai sensi dell’art. 13, comma 6, CCNL 16.11.2022. La commissione ha valutato i titoli e approvato la graduatoria.
Due candidati collocati fuori dai posti utili hanno impugnato gli esiti. Un ricorrente ha chiesto la correzione del proprio punteggio e di quello di due concorrenti meglio collocate; l’altro ha contestato la propria posizione in graduatoria. Le due concorrenti hanno proposto ricorsi incidentali e motivi aggiunti sono stati depositati da tutte le parti dopo le successive riapprovazioni della graduatoria. I giudizi sono stati riuniti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla constatazione che l’art. 7, comma 1, del bando definisce attinente tutto ciò che può essere correlato alle funzioni del posto, con un’enunciazione che include qualsiasi titolo o esperienza: la clausola è quindi priva di contenuto e non offre alla commissione alcun criterio selettivo. Il parametro va ricavato dalle declaratorie dell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, che includono profili pedagogici e culturali e non solo giuridici o contabili.
Su questa base il Collegio accoglie la censura sul titolo ulteriore del ricorrente, un diploma accademico post laurea a contenuto pedagogico, che la commissione aveva escluso per asserita non attinenza. La stessa attinenza è riconosciuta al titolo di accesso di una delle concorrenti, una laurea specialistica in lingue e civiltà orientali, e al master in gestione delle imprese dell’altra: applicare lo stesso parametro a situazioni assimilabili è il fulcro del ragionamento.
Il Collegio accoglie anche la censura sulle competenze professionali: l’incarico di referente per anticorruzione e trasparenza, dichiarato e documentato, non poteva essere assorbito nell’indennità già riconosciuta, quando a un’altra candidata erano state computate per la stessa annualità due voci distinte. È ammesso il cumulo per annualità, entro il tetto di sei punti.
È respinta, invece, la censura sull’anzianità di profilo omogeneo: la commissione può dare rilievo al profilo formale, poiché il profilo amministrativo e quello contabile sono assimilati dal CCNL, mentre quello di vigilanza resta distinto.
Quanto alla concorrente quarta in graduatoria, il Collegio decurta i due punti per l’idoneità in precedenti procedure, titolo non dichiarato nel curriculum né nella scheda e non documentato, malgrado fosse dimostrabile con atto pubblico. Il Collegio rileva che la produzione difensiva tardiva del Comune non sana il difetto e non riguarda la concorrente indicata. Respinti i ricorsi incidentali e dichiarati irricevibili i motivi aggiunti proposti oltre il termine.
Il ricorso del secondo candidato è inammissibile nel motivo sul proprio punteggio, per genericità, e accolto in parte per la posizione della concorrente. Disposta la rideterminazione della graduatoria, con i punteggi rettificati, e le attività conseguenziali, compresa la presa di servizio della vincitrice e le differenze retributive dalla data in cui la qualifica era dovuta. Spese compensate.
Nota della Redazione
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