Espropriazione, notifica del decreto e deposito dell’indennità (TAR Campania n. 2248 del 03.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata o tardiva notificazione al proprietario del decreto di esproprio non ne determina l’illegittimità e non legittima l’invocazione della illiceità dell’occupazione. Il decreto ha natura di atto non recettizio e produce l’effetto traslativo alla data della sua adozione, indipendentemente dalla notifica, la quale ha la sola funzione di far decorrere il termine di opposizione alla stima. Il deposito dell’indennità non integra un requisito di validità del decreto, ma costituisce il momento conclusivo della fattispecie complessa di acquisizione, rilevante per il perfezionamento dell’effetto traslativo. Ne consegue che l’omessa indicazione nel decreto dell’avvenuto deposito non ne comporta l’annullamento, purché il deposito sia stato effettuato.
Il Fatto
I ricorrenti, comproprietari iure hereditatis di alcuni terreni, impugnano il decreto definitivo di espropriazione adottato dal Comune per la realizzazione di una struttura polifunzionale, unitamente agli atti presupposti e alla nota con cui è stata comunicata l’immissione in possesso. Deducono la violazione delle garanzie partecipative, per essere stata la presa di possesso eseguita prima della notifica del decreto agli interessati, e la carenza dei contenuti essenziali dell’atto, in particolare quanto alla prova del deposito dell’indennità. Chiedono l’annullamento degli atti, la restituzione dei fondi previa riduzione in pristino e il risarcimento del danno.
Il Comune eccepisce l’improcedibilità del ricorso, avendo i ricorrenti già ottenuto la rideterminazione dell’indennità in sede di opposizione alla stima innanzi alla Corte d’Appello, e contesta nel merito la fondatezza delle censure.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la vicenda rilevando che i precedenti atti della procedura espropriativa non sono contestati e che la fattispecie si è sostanzialmente esaurita con lo spossessamento, residuando profili controversi relativi al quantum dell’indennità.
Quanto alla prima censura, il TAR richiama il consolidato orientamento secondo cui la mancata notifica del decreto di esproprio non costituisce motivo di carenza del potere espropriativo. L’atto ha natura di atto non recettizio, per cui la comunicazione non ne è elemento integrativo, né requisito di validità, né condizione di efficacia, avendo solo la funzione di far decorrere il termine per l’opposizione alla stima. Il richiamo è a Cons. Stato n. 3417 del 2016, n. 1139 del 2015 e n. 702 del 2012, nonché al parere del Cons. Stato n. 1729 del 2022. Nel caso concreto i ricorrenti hanno comunque esercitato il diritto di opposizione innanzi alla Corte d’Appello.
La seconda censura è parimenti respinta. Il Collegio sottolinea che il deposito dell’indennità assolve alla funzione di costituire una provvista in favore del creditore e si inserisce in una fattispecie complessa, in cui confluiscono il decreto di esproprio e il pagamento o deposito dell’indennità. Il termine ultimo per il deposito coincide con il momento in cui il decreto viene eseguito, dovendosi applicare gli artt. 23, 28 e 29 del d.P.R. n. 327/2001. Richiamata Cass. civ. n. 6873 del 2011, il Collegio afferma che il deposito non è requisito di validità del decreto, ma incide sul prodursi dell’effetto tipico di acquisizione.
Nel caso di specie il deposito è attestato nel decreto, che indica la corresponsione della somma al M.E.F., con conseguente rispetto dell’art. 23, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 327/2001. Ne deriva il rigetto integrale del ricorso, con condanna della parte soccombente alle spese di lite.
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Nota della Redazione
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