Difetto di giurisdizione sulle pretese indennitarie da revoca della concessione (TAR Campania n. 1012 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La decisione sulla giurisdizione si fonda sul petitum sostanziale, da individuare in funzione della causa petendi e della natura della posizione dedotta in giudizio. Quando la materia del contendere si concentra su pretese di natura patrimoniale scaturenti da un rapporto di concessione di servizi, senza che venga in discussione la legittimità dell’esercizio di poteri autoritativi, la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. La contestazione della revoca limitata alla sola quantificazione dell’indennizzo non radica la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, poiché non involge lo scrutinio dell’esercizio di funzioni pubblicistiche. Resta ferma la devoluzione al giudice amministrativo solo ove l’amministrazione agisca esercitando il proprio potere autoritativo.
Il Fatto
La ricorrente aveva ottenuto la concessione per la gestione novennale delle strutture ricomprese in un complesso sito nel territorio comunale. Il Comune, con provvedimento del 6 luglio 2022, ha disposto la revoca in autotutela per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, liquidando un indennizzo parametrato alle sole spese documentate per i lavori eseguiti sull’immobile.
La ricorrente ha impugnato il provvedimento e la successiva determinazione di revoca, contestando esclusivamente la misura dell’indennizzo e chiedendone la rideterminazione secondo i parametri del d.lgs. n. 50/2016. L’amministrazione comunale non si è costituita in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato d’ufficio, in udienza, un possibile difetto di giurisdizione. La questione è stata risolta applicando il criterio del petitum sostanziale, che impone di guardare non alla prospettazione delle parti, ma all’intrinseca natura della posizione giuridica dedotta in giudizio, individuata attraverso i fatti allegati e il rapporto giuridico sottostante.
Il Tribunale ha richiamato l’orientamento consolidato secondo cui spetta al giudice ordinario la controversia relativa alle pretese patrimoniali connesse alle concessioni di servizi — indennità, canoni e altri corrispettivi — senza che rilevi il titolo in base al quale esse siano azionate, poiché la lite riguarda diritti soggettivi delle parti nell’ambito di un rapporto paritetico. In tal senso sono richiamate Cons. St. n. 3896 del 2023, Cass. Sez. Un. n. 156 del 2020 e Cass. Sez. Un. n. 21597 del 2018.
Non vale a radicare la giurisdizione amministrativa la circostanza che, per decidere sulla pretesa di pagamento, occorra ricostruire la portata della convenzione: ciò non implica alcun accertamento in via principale del contenuto del rapporto, né una valutazione sul modo in cui l’amministrazione ha esercitato il proprio potere autoritativo. Il Collegio ha richiamato anche Cass. Sez. Un. n. 23418 del 2020 e le sentenze della Corte cost. n. 204 del 2004 e n. 191 del 2006, per le quali la materia dei pubblici servizi può essere oggetto di giurisdizione esclusiva solo se l’amministrazione agisce esercitando il proprio potere autoritativo.
Nel caso concreto, l’interesse della ricorrente è limitato alla corretta quantificazione dell’indennizzo. La contestazione della legittimità della revoca non è proposta in sé, ma solo in funzione della misura dell’indennizzo riconosciuto. La lite, quindi, non involge lo scrutinio della correttezza dell’esercizio di poteri pubblici e riguarda pretese meramente patrimoniali, rientranti nella cognizione del giudice ordinario.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con indicazione del giudice ordinario dinanzi al quale il giudizio può essere riassunto ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Nessuna pronuncia sulle spese, non essendosi costituita la controparte.
Nota della Redazione
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