Accoglimento cautelare con sollecita definizione del merito (TAR Molise n. 41 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella fase cautelare, la valutazione sulla sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora può essere superata quando le esigenze della parte ricorrente siano tutelabili mediante la sollecita definizione del giudizio di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm. In tal caso, il giudice, nel confermare l’udienza di discussione, può disporre gli incombenti istruttori necessari per la decisione della causa, mentre le ulteriori richieste istruttorie, ove esplorative, devono essere disattese.
Il Fatto
La vicenda trae origine dall’impugnazione, da parte di un comitato civico e di alcuni cittadini, del D.C.A. n. 100 dell’11.06.2025, con cui è stata approvata la programmazione della rete ospedaliera e della rete ictus nella Regione Molise. Il ricorso è stato successivamente esteso con motivi aggiunti a provvedimenti successivi, tra cui il D.C.A. n. 157/2025 e il D.C.A. n. 180/2025, che ha approvato la rete trauma, e, da ultimo, il D.C.A. n. 15 del 28.01.2026, che ha preso atto del nuovo percorso diagnostico terapeutico assistenziale (P.D.T.A.) per il trauma maggiore nell’adulto.
La doglianza principale concerne il ruolo assegnato all’Istituto Neuromed nel percorso di rete per competenze ortopediche, nonostante l’assenza di un formale accreditamento; profilo che, ad avviso del ricorrente, violerebbe l’art. 8-quater del d.lgs. n. 502/1992.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, nel decidere sull’istanza cautelare, ha preliminarmente verificato il permanere dell’interesse alla decisione, considerando che i provvedimenti successivi hanno integrato quelli originariamente impugnati. Ha quindi esaminato le domande istruttorie, ravvisando l’opportunità di disporre un approfondimento sul punto cruciale dell’inclusione di una struttura privata nel P.D.T.A. per competenze ortopediche.
In particolare, ha ordinato al Commissario ad acta di depositare una relazione di chiarimenti sull’inclusione dell’Istituto nel percorso assistenziale, con specifico riferimento alle competenze ortopediche, entro un termine di trenta giorni. Al contempo, ha respinto le altre richieste istruttorie, ritenute esplorative e non decisive.
In ordine alla domanda cautelare, il Tribunale ha ritenuto che le esigenze fatte valere fossero tutelabili adeguatamente attraverso la sollecita definizione del giudizio di merito. Ha pertanto accolto l’istanza ai soli fini di cui all’art. 55, comma 10, cod. proc. amm., confermando l’udienza pubblica del 15.07.2026 per la trattazione del merito e compensando le spese di fase.
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Nota della Redazione
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