Inammissibile il ricorso che riproduce censure già vagliate in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 20555 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, quanto al giudizio di penale responsabilità, si risolva nella mera riproduzione di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici, senza confrontarsi con essi, o in una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata. Il motivo afferente all’elemento soggettivo del reato che non sia stato previamente dedotto come motivo di appello è nuovo e, ai sensi dell’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., non può essere proposto per la prima volta in sede di legittimità. Nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice di merito non deve prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, potendosi limitare a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
Il Fatto
La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza del 06.11.2025, ha sostanzialmente confermato la condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt. 216 comma 1 nn. 1 e 2, 219 comma 2 n. 1 l. fall., riformandola solo quanto alla rideterminazione delle pene accessorie.
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di penale responsabilità per la bancarotta fraudolenta patrimoniale; insussistenza dell’elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale; mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina il primo motivo e lo dichiara inammissibile. La censura riproduce profili già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici, con i quali il ricorso non si confronta. Essa si sostanzia inoltre in una inammissibile rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, secondo il consolidato insegnamento richiamato dalla Corte (Sez. 6 n. 49970 del 19.10.2012; Sez. 1 n. 37588 del 18.06.2014).
Nel merito, il motivo è comunque manifestamente infondato. La Corte ribadisce che la prova della distrazione o dell’occultamento dei beni della società dichiarata fallita è desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell’amministratore, della loro destinazione (Sez. 5 n. 17228 del 17.01.2020).
Il secondo motivo, relativo all’elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta documentale, è anch’esso inammissibile. La censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, come prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen. Il motivo è dunque nuovo e non può essere introdotto per la prima volta davanti alla Corte di legittimità.
Quanto al terzo motivo, la Corte lo ritiene manifestamente infondato. Nell’escludere la concessione delle attenuanti generiche, il giudice di merito non deve prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ben potendosi limitare a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, restando disattesi o superati tutti gli altri. Nel caso concreto la Corte territoriale ha indicato, senza evidenti illogicità, le ragioni del ritenuto diniego.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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