Ordine di demolizione: l’acquisizione al patrimonio comunale fa cessare l’interesse del condannato (Cass. pen. Sez. III n. 34602 del 28.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’opera abusiva e dell’area pertinente si produce ope legis per il solo decorso infruttuoso del termine di novanta giorni dall’ingiunzione a demolire, indipendentemente dalla notifica all’interessato dell’accertamento formale dell’inottemperanza, che ha funzione meramente certificativa di un acquisto già avvenuto. Una volta perfezionatosi l’effetto ablatorio, il condannato difetta di interesse e legittimazione a chiedere la revoca o la sospensione dell’ordine di demolizione impartito con la sentenza di condanna. La SCIA in sanatoria è strumento ontologicamente inidoneo a sanare opere realizzate in totale assenza di permesso di costruire o in totale difformità da esso, restando tali fattispecie disciplinate esclusivamente dall’art. 36 d.P.R. n. 380/2001. La fiscalizzazione dell’abuso ex art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 opera solo nelle ipotesi di parziale difformità e presuppone un titolo edilizio valido e precedente all’opera.
Il Fatto
Con sentenza del tribunale, confermata in appello e divenuta irrevocabile, il ricorrente era stato condannato per reati edilizi con ordine di demolizione di un balcone in cemento armato realizzato in totale assenza di permesso di costruire e in zona sismica. Il giudice dell’esecuzione, adito per la revoca o la sospensione dell’ordine, aveva rigettato la domanda.
Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: carenza di legittimazione dichiarata erroneamente, perché l’acquisizione al patrimonio comunale non si sarebbe perfezionata per assenza di un provvedimento formale; inidoneità della SCIA in sanatoria disapplicata senza verifica di legittimità; mancata applicazione della fiscalizzazione dell’abuso e omessa valutazione della perizia tecnica sulla impossibilità di demolire senza pregiudizio statico.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal consolidato orientamento secondo cui l’inottemperanza all’ingiunzione a demolire nel termine di novanta giorni determina l’automatica acquisizione gratuita dell’opera e dell’area pertinente. La notifica dell’accertamento ha solo funzione certificativa del trasferimento già avvenuto: la sua omissione non incide sull’effetto acquisitivo, che si produce ipso facto. L’atto formale serve unicamente a dare pubblicità al trasferimento e a consentire immissione in possesso e trascrizione.
Da qui la conferma dell’ordinanza: l’acquisizione al patrimonio comunale fa cessare l’interesse del condannato alla revoca o sospensione dell’ordine di demolizione. Il giudice dell’esecuzione ha correttamente accertato l’inottemperanza all’ordinanza comunale, non all’ordine impartito in sentenza, e il ricorrente difetta di legittimazione.
Quanto alla SCIA in sanatoria, la Corte la reputa del tutto infondata: l’acquisizione si era già perfezionata alla data dell’accertamento di inottemperanza, facendo cessare ogni interesse anche a una eventuale sanatoria. In ogni caso, per l’opera realizzata senza il necessario permesso di costruire l’unica forma di sanatoria è quella dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001. L’art. 36-bis è applicabile solo ai casi di parziale difformità, di assenza o difformità da SCIA e alle variazioni essenziali, non alle ipotesi di totale assenza di permesso di costruire.
Il secondo motivo è quindi manifestamente infondato: la declaratoria di insussistenza di un valido titolo non integra alcuna disapplicazione, ma attesta l’inadeguatezza della procedura rispetto al tipo di abuso, avendo il giudice dell’esecuzione esercitato il proprio potere-dovere di verifica sostanziale e formale del titolo.
Anche il terzo motivo è respinto. La fiscalizzazione ex art. 34, comma 2, riguarda le sole ipotesi di parziale difformità e presuppone un titolo valido e precedente all’opera, mentre la SCIA invocata è titolo successivo all’abuso. La perizia di parte non è vincolante se priva di riscontri oggettivi, gravando sulla parte l’onere di allegazione del pregiudizio statico concreto; l’impossibilità tecnica di eseguire la demolizione non rileva quando dipende da causa imputabile al condannato.
Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.