Cumulo gratuito dei periodi assicurativi: ogni gestione calcola il pro quota secondo il proprio ordinamento, valorizzando l’anzianità contributiva complessiva (Cass. civ. n. 27844/2025)

Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 27844/2025, udienza pubblica del 24 giugno 2025, R.G.N. 9510/2022. Presidente Lucia Esposito, Relatrice Rossana Mancino.

Il principio di diritto

In tema di cumulo gratuito dei periodi assicurativi non coincidenti (art. 1, commi 239 e seguenti, della legge n. 228 del 2012, esteso agli enti previdenziali privatizzati di cui al d.lgs. n. 509 del 1994 dalla legge n. 232 del 2016), il legislatore non ha richiesto alcun adattamento delle norme regolamentari interne del singolo ente al regime del cumulo: ciascuna gestione determina il trattamento pro quota, in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione, secondo le regole di calcolo previste dal proprio ordinamento (comma 245), mentre l’individuazione del sistema di calcolo (retributivo o contributivo) si opera tenendo conto dell’anzianità contributiva complessivamente maturata in tutte le gestioni (comma 246). È pertanto illegittima la disposizione regolamentare dell’ente che, ai fini del metodo di calcolo, valorizzi la sola anzianità contributiva maturata presso di esso, in contrasto con i commi 245 e 246 citati.

Il fatto

Un dottore commercialista, iscritto dal 1996 alla Cassa di previdenza di categoria e titolare di un’anzianità contributiva complessiva di circa 49 anni (46 non coincidenti) tra più gestioni, otteneva la pensione anticipata in regime di cumulo gratuito, quale ente di ultima iscrizione la Cassa. Quest’ultima, applicando una propria norma regolamentare (l’art. 37-bis), calcolava il trattamento pro quota con il solo metodo contributivo, valorizzando la sola anzianità maturata al suo interno. Il professionista agiva in giudizio; la Corte d’appello di Venezia, confermando la decisione di primo grado, riteneva l’art. 37-bis inapplicabile e illegittimo. La Cassa ricorreva per cassazione.

La motivazione

La Corte ha rigettato il ricorso. L’estensione del cumulo gratuito agli enti previdenziali privatizzati non ha richiesto alcuna normativa attuativa interna: la disciplina della legge n. 228 del 2012 è autoapplicativa e impone a ciascuna gestione di determinare il trattamento pro quota secondo le regole di calcolo già previste dal proprio ordinamento (comma 245), individuando il sistema di calcolo in funzione dell’anzianità contributiva complessiva maturata in tutte le gestioni (comma 246). Il pro quota sarà dunque calcolato con il metodo retributivo per le annualità fino al 2003 e contributivo per quelle successive se l’anzianità complessiva è pari o superiore a quella minima per la pensione autonoma dell’ente; interamente contributivo se inferiore. La disposizione regolamentare che valorizzi la sola anzianità maturata presso la Cassa contraddice tale disciplina e la ratio del cumulo, volta a non penalizzare chi ha versato contributi in più gestioni.

Esito: la Corte rigetta il ricorso della Cassa; compensa le spese del giudizio di legittimità, data la novità della questione, e dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Implicazioni pratiche

La decisione fissa un criterio chiaro per il calcolo delle pensioni in cumulo gratuito che coinvolgono le Casse dei liberi professionisti. Il trattamento pro quota a carico dell’ente si determina con le regole di calcolo del suo ordinamento, ma il sistema (retributivo o contributivo) va individuato guardando all’anzianità contributiva complessiva maturata in tutte le gestioni, non alla sola anzianità interna. Una norma regolamentare che penalizzi l’iscritto valorizzando unicamente la contribuzione versata presso la Cassa è illegittima: un punto fermo a tutela di chi ha avuto una carriera lavorativa articolata.

Scarica il PDF del provvedimento

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *