Mansioni superiori di DSGA: l’indennità va calcolata sul differenziale effettivo e può azzerarsi con l’anzianità (Cass. lav. 27277/2025)
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza n. 27277/2025 (n. sez. 3337/2025, R.G.N. 17287/2024) — camera di consiglio del 1° luglio 2025, deposito 13 ottobre 2025, Presidente Caterina Marotta, Relatore Guglielmo Garri.
Il principio di diritto
In tema di mansioni superiori di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) svolte dall’assistente amministrativo scolastico, ai fini della quantificazione dell’indennità ex art. 1, commi 44 e 45, della l. n. 228 del 2012 occorre tener conto dell’intero trattamento goduto dal dipendente incaricato, comprensivo dello stipendio tabellare già proporzionato all’anzianità e della posizione economica acquisita ai sensi dell’art. 2 del CCNL 25 luglio 2008: l’indennità è pari al differenziale fra tale trattamento e quello spettante al DSGA di prima assunzione, differenziale destinato a ridursi con l’aumentare dell’anzianità fino ad azzerarsi oltre i 21 anni di servizio. Il giudice non può limitarsi a richiamare i principi della Corte costituzionale, ma deve compiere in concreto l’accertamento di fatto sulla sussistenza del differenziale.
Il fatto
Alcune dipendenti del Ministero dell’Istruzione, con qualifica di assistente amministrativo, avendo svolto mansioni superiori di DSGA, agivano per ottenere la condanna dell’amministrazione al pagamento delle differenze retributive. Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda, riconoscendo le differenze per gli incarichi conclusi fino all’anno scolastico 2012/2013, con il metodo di calcolo anteriore alla legge di stabilità 2013. La Corte d’appello di Genova rigettava l’appello delle lavoratrici, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 71/2021, che aveva confermato la legittimità del meccanismo di calcolo e dell’assorbimento degli emolumenti. Le dipendenti proponevano ricorso per cassazione con due motivi; l’amministrazione restava intimata.
La motivazione
Primo e secondo motivo (violazione dell’art. 2 della sequenza contrattuale del 25 luglio 2008 e dell’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001): mancato riconoscimento della posizione economica e dell’indennità per mansioni superiori. Trattati congiuntamente per intima connessione. La Corte intende dare seguito a Cass. n. 15198/2024. L’art. 1, commi 44 e 45, della l. 228/2012 detta una disciplina speciale che deroga alla riserva in favore della contrattazione collettiva: la liquidazione del compenso è pari alla differenza tra il trattamento previsto per il DSGA al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente goduto dall’assistente incaricato. Rispetto alla previgente disciplina contrattuale, la norma modifica il sottraendo, valorizzando l’intero trattamento goduto dall’assistente; ne consegue che l’indennità differenziale si riduce con l’aumentare dell’anzianità e può azzerarsi oltre i 21 anni (Corte cost. n. 108/2016). La Corte costituzionale, con la sentenza n. 71/2021, ha dichiarato la norma illegittima solo nella parte in cui non esclude i contratti stipulati prima della sua entrata in vigore, superando per il resto il vaglio di costituzionalità (art. 36 Cost.). Ai fini della quantificazione occorre dunque considerare l’intero trattamento goduto (stipendio tabellare proporzionato all’anzianità più posizione economica ex art. 2 CCNL 25 luglio 2008); l’indennità, ove positiva, va corrisposta in aggiunta al trattamento complessivo.
Esito: la Corte d’appello ha richiamato tali principi senza compiere in concreto l’accertamento di fatto sulla sussistenza del differenziale; la sentenza va perciò cassata con rinvio. Accoglie il ricorso; cassa e rinvia alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Implicazioni pratiche
Per il contenzioso sulle mansioni superiori del personale ATA la decisione fissa un metodo, non un automatismo. Il diritto all’indennità per l’incarico di DSGA non si nega né si afferma in astratto: va calcolato in concreto come differenziale tra il trattamento complessivo dell’assistente (tabellare più posizione economica) e quello del DSGA di prima assunzione, verificando anno per anno se residui un differenziale positivo o se, per effetto dell’anzianità, sia intervenuto l’azzeramento. Sul piano operativo: nel ricorso occorre allegare i dati retributivi individuali (fascia di anzianità, posizione economica maturata) per ciascuna annualità e per ciascun ricorrente, evitando di appiattire le posizioni; e va contestata la sentenza che si limiti a richiamare la Corte costituzionale senza svolgere l’accertamento di fatto, perché tale omissione integra un vizio che conduce alla cassazione con rinvio.