Invalidità civile e collocamento mirato: nei giudizi ex art. 445-bis c.p.c. l’unico legittimato passivo è l’INPS (Cass. civ. n. 27458/2025)

Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza n. 27458/2025, pubblicata il 14 ottobre 2025, R.G. n. 5218/2024, Presidente Lucia Esposito, Relatrice Valeria Piccone.

Il principio di diritto

L’INPS è l’unico soggetto legittimato passivo nelle controversie di cui all’art. 445 bis cod. proc. civ. che abbiano ad oggetto l’accertamento del requisito sanitario in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità.

Il fatto

Un soggetto agiva per l’accertamento del requisito sanitario necessario al riconoscimento dello status di invalido civile, utile per il collocamento mirato al lavoro, dopo il diniego della competente commissione medica. Il Tribunale di Ragusa dichiarava inammissibile la domanda per decadenza (art. 42 del d.l. n. 269/2003). La Corte d’appello di Catania dichiarava nulla la sentenza di primo grado per omessa notifica del ricorso all’Assessorato Regionale del Lavoro e all’Ufficio Provinciale del Lavoro, ritenuti litisconsorti necessari, e rimetteva la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354 cod. proc. civ. Il ricorrente ricorreva per cassazione.

La motivazione

Il motivo è fondato. Con l’art. 20 del d.l. n. 78/2009 il legislatore ha trasferito all’INPS la responsabilità ultima degli accertamenti sanitari in materia di invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità, e la legittimazione esclusiva a resistere alle domande di riconoscimento dello status non riconosciuto in sede amministrativa; gli atti introduttivi dei relativi giudizi devono essere notificati all’INPS. Il procedimento ex art. 445-bis cod. proc. civ. ha ad oggetto il solo requisito sanitario, presupposto della prestazione, mentre l’erogazione resta rimessa alla successiva verifica dei requisiti socio-economici da parte dell’ente competente. Ne consegue che l’INPS è l’unico legittimato passivo; l’Assessorato Regionale e l’Ufficio Provinciale non sono litisconsorti necessari. La Corte d’appello ha dunque errato nel dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per la loro mancata evocazione.

Esito: accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese.

Implicazioni pratiche

Nelle cause per l’accertamento del requisito sanitario dell’invalidità civile – anche ai fini del collocamento mirato – il contraddittorio va instaurato con il solo INPS: l’Assessorato Regionale e l’Ufficio Provinciale del Lavoro non sono litisconsorti necessari e la loro mancata evocazione non rende nullo il giudizio. È un principio che evita nullità e regressioni al primo grado per un preteso difetto del contraddittorio. Conviene inoltre ricordare che l’oggetto del giudizio ex art. 445-bis cod. proc. civ. è il solo requisito sanitario: la prestazione e i requisiti socio-economici restano estranei a quella fase e sono verificati in seguito dall’ente competente.

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