Concordato in appello: la rinuncia ai motivi preclude il ricorso in cassazione sulla misura della pena (Cass. pen. n. 33396/2025)

Corte di Cassazione, Seconda Sezione Penale, ordinanza n. 33396/2025 (c.c. 16 settembre 2025, dep. 8 ottobre 2025; R.G.N. 29294/2025) — Presidente Giovanna Verga, Relatore Giuseppe Coscioni

Il principio di diritto

«La rinuncia ai motivi determina una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ormai ritenersi non più devoluto in punto di affermazione di responsabilità ed altro, con effetti sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione».

Il fatto

La Corte d’appello di Brescia, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. (c.d. concordato in appello), rideterminava la pena inflitta all’imputato per i reati di rapina e altro, su accordo tra l’appellante — che aveva rinunciato ai motivi di gravame — e il Procuratore generale. Il difensore ricorreva per cassazione lamentando l’illegalità della pena per mancata applicazione dei criteri di cui agli artt. 133 e 133-bis cod. pen.

La motivazione

La Seconda Sezione ricorda che, a seguito della reintroduzione del patteggiamento in appello a opera della legge n. 103 del 2017, rivive il principio elaborato nel vigore del previgente art. 599, comma 4, cod. proc. pen.: il giudice d’appello che accoglie la richiesta di pena concordata è tenuto a motivare soltanto sulla pena, per effetto del devolutivo, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi d’impugnazione; la cognizione resta limitata ai motivi non rinunciati (Sez. 6, n. 35108/2003, Zardini; Sez. 5, n. 3391/2009, dep. 2010, Camassa). La rinuncia ai motivi produce una preclusione che investe anche il giudizio di legittimità (Sez. 4, n. 53565/2017, Ferro).

Implicazioni pratiche

Il ricorso è dichiarato inammissibile senza formalità ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Per la difesa il messaggio è netto: chi concorda la pena in appello rinunciando ai motivi non può poi dolersi in cassazione della misura della pena invocando i criteri degli artt. 133 e 133-bis cod. pen.; lo spazio di ricorso residuo riguarda solo i motivi non rinunciati, con il rischio concreto di sanzione pecuniaria in caso di impugnazione azzardata.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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