Riciclaggio o intestazione fittizia? Serve motivare la provenienza delittuosa del bene, non basta la vendita schermo (Cass. pen. 843/2026)
Corte di Cassazione, Sez. II penale, sentenza n. 843/2026 (camera di consiglio del 9 dicembre 2025, dep. 9 gennaio 2026, R.G.N. 31966/2025) — Presidente Giovanna Verga, Relatore Antonio Saraco
Il principio di diritto
Ai fini della qualificazione come riciclaggio (art. 648-bis cod. pen.), reato a forma libera che può realizzarsi anche mediante una pluralità di atti in sé leciti purché unitariamente finalizzati a occultare la provenienza illecita, occorre distinguere il bene “di provenienza delittuosa” in senso stretto — corpo, profitto o prezzo del reato presupposto — dal bene acquistato con i proventi di attività delittuose; e la motivazione deve indicare gli elementi concreti da cui desumere la provenienza delittuosa dei beni e la finalità dissimulatoria, non potendo qualificarsi come riciclaggio la vendita di beni fittiziamente intestati quando i fatti accertati integrano piuttosto il trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis cod. pen.).
Il fatto
Il Tribunale di Napoli, in sede di riesame, aveva riqualificato ai sensi dell’art. 648-bis cod. pen. (riciclaggio) la condotta originariamente ipotizzata come intestazione fittizia, in un procedimento su terreni fittiziamente intestati e ricondotti a una famiglia esposta a misure di prevenzione. Secondo il tribunale, l’indagato — pur non avendo concorso nel reato presupposto — aveva venduto i beni per dissimularne la provenienza. La difesa ricorreva per cassazione sostenendo che il fatto integrasse il trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis cod. pen.) e denunciando il vizio di motivazione.
La motivazione
Il ricorso è fondato. La Corte distingue concettualmente il bene di provenienza delittuosa in senso stretto — geneticamente legato al reato presupposto — dal bene acquistato con i proventi di attività delittuose, che entra nel patrimonio tramite negozi anche formalmente leciti che ne “schermano” l’origine. Il riciclaggio è reato a forma libera, realizzabile anche con una pluralità di atti leciti preordinati all’occultamento (Sez. 2, n. 7257/2020, Balestrero). Tuttavia, la motivazione del tribunale è apodittica: pur descrivendo tutti gli elementi del trasferimento fraudolento di valori (intestazione fittizia consapevole, riconducibilità dei beni alla famiglia, prospettiva di misure di prevenzione), qualifica il fatto come riciclaggio senza indicare da quali elementi concreti abbia desunto la provenienza delittuosa dei beni e la finalità dissimulatoria della vendita. L’ordinanza è annullata con rinvio al Tribunale di Napoli, che rinnoverà il giudizio sulla qualificazione, tenendo presente che i fatti accertati sono astrattamente utili a configurare l’art. 512-bis cod. pen.
Implicazioni pratiche
Per il penalista: la linea di confine tra riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori (intestazione fittizia) è delicata e va motivata con precisione. Non basta che un bene sia stato riconducibile a una famiglia “sospetta” o venduto tramite uno schermo: per il riciclaggio serve dimostrare la provenienza delittuosa del bene e la finalità di dissimularla. Quando invece emergono l’intestazione fittizia consapevole e la sua funzione di sottrarre i beni a possibili misure di prevenzione, la fattispecie naturale è quella dell’art. 512-bis cod. pen. Una motivazione che salti questo passaggio è apodittica e viene annullata.
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