Dai domiciliari al carcere su appello del P.M.: legittimo l’aggravamento per chi tradisce il “credito fiduciario” (Cass. pen. n. 33532/2025)
Corte di Cassazione, Sezione Quarta Penale, sentenza n. 33532/2025 (c.c. 08/07/2025; R.G.N. 14351/2025; sent. sez. n. 752/2025) — Presidente Emanuele Di Salvo, Relatore Maria Teresa Arena
Il principio di diritto
In presenza di un provvedimento genetico assistito da una motivazione che enunci le ragioni della cautela, anche stringata, il Tribunale investito dell’appello cautelare, che ha pieno accesso agli atti, può sempre integrare la motivazione, salvo che di tale valutazione non vi sia traccia nel provvedimento (Sez. 6, n. 10590/2019). Il controllo di legittimità sul giudizio cautelare personale non comprende la revisione degli elementi materiali e fattuali né la riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato: alla Cassazione spetta solo verificare che l’atto impugnato esponga le ragioni della decisione e sia esente da illogicità evidenti (Sez. 2, n. 9212/2017, Sansone).
Il fatto
Il GIP applicava all’indagato — raggiunto da contestazione per furto aggravato in concorso (artt. 625, nn. 2 e 7, e 61, n. 5, cod. pen.) — gli arresti domiciliari. Su appello del Pubblico Ministero, il Tribunale di Catanzaro aggravava la misura applicando la custodia cautelare in carcere. L’indagato ricorreva in cassazione con quattro motivi: mancanza di elementi di novità rispetto alla valutazione di adeguatezza dei domiciliari, difetto di motivazione su attualità e concretezza del pericolo di reiterazione, mancata considerazione degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico (artt. 275 e 299 c.p.p., art. 6 CEDU). Evidenziava di aver confessato il furto e di aver agito durante le autorizzazioni concesse, non violando il regime della detenzione domiciliare cui era sottoposto.
La motivazione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per genericità e aspecificità. Il Tribunale aveva ritenuto inadeguata la motivazione del GIP sull’idoneità dei domiciliari e, con pieno accesso agli atti, aveva integrato la valutazione passando in rassegna il compendio: tre condanne irrevocabili per evasione, indicative dell’incapacità di autocontrollo; la commissione dei fatti durante la detenzione domiciliare, approfittando delle autorizzazioni ad allontanarsi sei ore al giorno per motivi di salute, in violazione del “credito fiduciario” concesso dal magistrato di sorveglianza; nove condanne definitive per furto (incluso un furto in appartamento), oltre a resistenza e ricettazione, con recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale; il possesso, al controllo, di strumenti di effrazione e di una patente svizzera di provenienza furtiva. Elementi ritenuti indici univoci di serialità e di un modus operandi collaudato, da cui l’impossibilità di fare affidamento sullo spontaneo rispetto delle prescrizioni di un regime di autocustodia.
Il ricorso non si confrontava con questo apparato motivazionale, insistendo sul solo elemento del “pentimento”, peraltro valutato dal giudice di merito. La Corte precisa anche che l’esercizio dei poteri di impugnazione da parte dell’indagato non preclude al P.M. di impugnare a sua volta il titolo cautelare. Inammissibilità con condanna alle spese e a 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende; mandato alla Cancelleria per gli adempimenti ex art. 28 reg. esec. c.p.p.
Implicazioni pratiche
Due indicazioni operative. Per le difese: contro l’aggravamento disposto in appello cautelare non basta riproporre l’adeguatezza della misura più lieve o invocare genericamente il braccialetto elettronico — occorre aggredire punto per punto gli elementi valorizzati dal Tribunale (precedenti, condotte in costanza di misura, strumenti del reato), pena l’inammissibilità per aspecificità con condanna alla Cassa delle ammende. La confessione e il “pentimento” non neutralizzano un quadro di serialità. Per la valutazione del rischio: la commissione di reati durante le autorizzazioni di un regime domiciliare pesa come violazione della fiducia accordata, anche se formalmente non vi è evasione. Resta confermato che il perimetro del giudizio di legittimità sulle misure cautelari è il controllo sulla motivazione, non la rivalutazione del merito.
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