Veicolo sequestrato reimmatricolato e rimesso in circolazione: integrato l’art. 334 c.p., non il solo illecito amministrativo (Cass. pen. n. 33539/2025)
Corte Suprema di Cassazione, Sesta Sezione Penale, sentenza n. 33539/2025, pubblica udienza del 18 settembre 2025, R.G.N. 18047/2025. Presidente Anna Criscuolo, Relatrice Ombretta Di Giovine.
Il principio di diritto
La circolazione del veicolo sottoposto a sequestro non tout court, bensì con targa reimmatricolata, integra il reato di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro (art. 334 cod. pen.) e non il solo illecito amministrativo di cui all’art. 213, comma 4, del d.lgs. n. 285 del 1992. Le condotte descritte dall’art. 334 cod. pen. (sottrazione, deterioramento, dispersione) sono modalità di esecuzione fra loro equivalenti, sicché il reato è integrato quando il bene risulti irrimediabilmente sottratto al vincolo della cautela reale, quale che sia la modalità. Il momento consumativo può essere ritenuto, anche su base indiziaria, coincidente con quello dell’accertamento, ove non sia rigorosamente provata un’epoca anteriore. Ai fini della prescrizione, il rinvio dell’udienza per lo stato di detenzione dell’imputato per altra causa determina la sospensione del termine ex art. 159, comma 1, n. 3, cod. pen. anche quando non sia stata dichiarata a verbale.
Il fatto
La Corte di appello di Messina confermava la condanna di due imputati – l’uno quale custode, l’altra quale proprietaria del veicolo – per i reati di sottrazione di cose sottoposte a sequestro (art. 334 cod. pen.) e violazione di sigilli (art. 349 cod. pen.). L’auto, sequestrata in via amministrativa il 12 giugno 2016 perché circolante con targa estera scaduta e priva di assicurazione, veniva reimmatricolata in Italia il 27 luglio 2016 e, il 22 febbraio 2017, sorpresa nuovamente in circolazione. I ricorrenti deducevano la configurabilità del solo illecito amministrativo ex art. 213 C.d.S. (principio di specialità, Sez. U n. 1963 del 2010), la necessaria retrodatazione della consumazione a prima della reimmatricolazione e la conseguente prescrizione dei reati prima della sentenza di appello.
La motivazione
La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Sul rapporto con l’illecito amministrativo, richiamando le Sezioni Unite Di Lorenzo (n. 1963 del 2010), ha osservato che la sovrapposizione tra l’art. 334 cod. pen. e l’art. 213 C.d.S. riguarda la sola «circolazione», mentre restano fuori le condotte di soppressione, distruzione e dispersione. Nel caso di specie i giudici di merito hanno ritenuto integrato l’art. 334 cod. pen. non per la mera reimmatricolazione, ma per la successiva rimessa in circolazione del mezzo reimmatricolato, con cui il bene è stato sottratto alla cautela amministrativa. Le diverse condotte tipiche sono modalità equivalenti. Trattandosi di reato istantaneo, in mancanza di prova rigorosa di un’epoca anteriore il momento consumativo coincide, anche su base indiziaria, con l’accertamento; è quindi corretta la data «anteriore e prossima al 22 febbraio 2017» indicata nel capo d’imputazione, non retrodatabile. Sulla prescrizione, computando le sospensioni – anche quelle non dichiarate a verbale ma riconducibili a impedimenti dell’imputato detenuto per altra causa ex art. 159, comma 1, n. 3, cod. pen. – alla data della sentenza di appello i reati non erano prescritti; l’inammissibilità del ricorso, inoltre, preclude la rilevabilità di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.
Esito: la Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Implicazioni pratiche
La sentenza offre due indicazioni operative rilevanti. Sul piano sostanziale, chi rimette in circolazione un veicolo sequestrato dopo averlo reimmatricolato risponde del reato di cui all’art. 334 cod. pen. e non del solo illecito amministrativo: le condotte di sottrazione, deterioramento e dispersione sono equivalenti e, in difetto di prova certa di un’epoca anteriore, il momento consumativo si colloca all’accertamento. Sul piano processuale, la strategia difensiva fondata sulla retrodatazione del fatto per far maturare la prescrizione deve confrontarsi con il computo delle sospensioni, che operano anche quando non risultino formalizzate a verbale, purché riconducibili a un impedimento dell’imputato detenuto per altra causa.