IMU terreni agricoli: al coltivatore diretto pensionato basta l’iscrizione alla previdenza agricola, non serve la prevalenza del reddito (Cass. civ. n. 28421/2025)

Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza n. 28421/2025 (c.c. 17 ottobre 2025, dep. 27 ottobre 2025; R.G.N. 8846/2021) — Presidente Angelo Matteo Socci, Relatore Martina Flamini

Il principio di diritto

In tema di agevolazione IMU per i terreni agricoli, il riferimento testuale dell’art. 13 del d.l. n. 201/2011 all’iscrizione nella previdenza agricola rende sufficiente, anche ai fini fiscali, la sola iscrizione previdenziale del coltivatore diretto o dell’imprenditore agricolo professionale, senza necessità di accertamenti ulteriori sull’attività in concreto svolta e sulla prevalenza dei redditi. L’art. 78-bis, comma 3, del d.l. n. 104/2020, norma di interpretazione autentica con effetti retroattivi, considera coltivatori diretti e IAP anche i pensionati che continuino a svolgere attività in agricoltura con modalità idonee a mantenere l’iscrizione nella gestione previdenziale agricola: è venuta meno la necessità della prevalenza del reddito agrario sui redditi di altra fonte (Cass. n. 13131/2023, n. 18083/2023, n. 18181/2023; Cass. n. 30456/2024).

Il fatto

Un Comune piemontese liquidava la maggiore IMU per l’anno 2013 negando al contribuente — dante causa degli odierni ricorrenti — l’agevolazione prevista dall’art. 13, comma 5, del d.l. n. 201/2011 per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o IAP, sul rilievo del mancato rispetto del requisito della prevalenza del reddito agricolo su quello di altra natura, in particolare sul reddito da pensione. La CTP di Vercelli (sent. n. 123/2019) rigettava il ricorso; la CTR del Piemonte (sent. n. 96/21) confermava: dalla dichiarazione dei redditi emergeva la prevalenza dei redditi da pensione su quelli agricoli. Seguiva il ricorso per cassazione, su due motivi; il Comune resisteva con controricorso.

La motivazione

Il primo motivo — violazione dell’art. 13, comma 5, d.l. n. 201/2011 e dell’art. 78-bis, comma 3, d.l. n. 104/2020 — è accolto, assorbito il secondo. La Corte ripercorre i principi elaborati dalle tre pronunce del 2023 sulla disciplina IMU dei terreni agricoli: rispetto all’ICI restano immutati i requisiti oggettivi (persistenza dell’utilizzazione agro-silvo-pastorale), mentre mutano quelli soggettivi, individuati nei coltivatori diretti e negli IAP di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 99/2004 «iscritti nella previdenza agricola». Mancando nell’ordinamento una nozione generale di coltivatore diretto, il riferimento testuale all’iscrizione previdenziale rende questa sufficiente anche ai fini fiscali.

Gli interventi normativi successivi — l’art. 78-bis del d.l. n. 104/2020, interpretazione autentica retroattiva, e l’art. 1, comma 705, della l. n. 145/2018 — hanno chiarito che anche il pensionato che mantenga l’iscrizione nella gestione previdenziale agricola accede all’agevolazione, poiché l’iscrizione di per sé certifica la prosecuzione dell’attività agricola con versamento dei contributi; la permanenza dell’iscrizione, che già presuppone una valutazione del reddito agrario secondo i criteri previdenziali, costituisce ex lege, oltre alla conduzione dei terreni, l’unica condizione per fruire dei benefici. L’iscrizione integra peraltro una presunzione iuris tantum, suscettibile di prova contraria, dello svolgimento di una diretta e abituale coltivazione del fondo. Nel caso di specie, nell’indiscussa circostanza dell’iscrizione del contribuente nella previdenza agricola come coltivatore diretto, il giudice d’appello aveva fondato la decisione sulla ritenuta prevalenza del reddito da pensione: requisito che non condiziona più il beneficio. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte decide nel merito ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.

Implicazioni pratiche

Per i coltivatori diretti e gli IAP pensionati la partita IMU si gioca su un solo documento: l’iscrizione nella gestione previdenziale agricola, oltre alla conduzione del fondo. I Comuni non possono negare l’agevolazione (né, per le annualità dal 2020, l’esenzione ex art. 1, comma 758, l. n. 160/2019) valorizzando la prevalenza del reddito da pensione o di altra fonte; il confronto tra redditi è assorbito dai criteri previdenziali che presiedono all’iscrizione. Resta il margine della prova contraria: l’ente può vincere la presunzione dimostrando che, malgrado l’iscrizione, manca la diretta e abituale coltivazione. Il principio, affermato per fattispecie ante 2019, si applica retroattivamente in forza della norma di interpretazione autentica: i contenziosi pendenti su annualità pregresse ne sono investiti.

Esito: accolto il primo motivo, assorbito il secondo; sentenza cassata e, decidendo nel merito, accolto l’originario ricorso del contribuente; spese di tutti i gradi integralmente compensate, in ragione del sopravvenire dell’orientamento rispetto alla proposizione del ricorso.

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