Fauna protetta: detenere esemplari già morti non è reato senza la prova dell’abbattimento (Cass. pen. 27313/2026)

Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, sentenza n. 27313/2026, data di pubblicazione 20 luglio 2026 (R.G.N. 19080/2026) – Presidente Antonella Di Stasi, Relatore Stefano Corbetta.

Il principio di diritto

In tema di tutela della fauna selvatica (l. 11 febbraio 1992, n. 157), la detenzione incriminata dall’art. 30, comma 1, lett. b) e h), si riferisce all’animale vivo, poiché oggetto di tutela è la fauna e l’aviofauna vivente: non integra pertanto il reato la detenzione di mammiferi o uccelli protetti morti, a meno che non si provi che siano stati precedentemente abbattuti o catturati dall’agente. Diversamente, in materia di imbalsamazione e tassidermia l’art. 30, comma 2, applica le medesime sanzioni previste per l’abbattimento a tutti i detentori di spoglie impagliate o imbalsamate di specie protette.

Il fatto

Il Tribunale di Vicenza, riconosciuta la continuazione, aveva condannato l’imputato alla pena dell’ammenda per reati previsti dagli artt. 2, 18 e 30 l. n. 157 del 1992, per avere abbattuto e comunque detenuto aviofauna protetta e particolarmente protetta – tra cui fringuelli, pettirossi, una capinera e un Lui piccolo – rinvenuta morta nei congelatori, nonché per la detenzione di due esemplari impagliati (un gallo cedrone femmina e un gallo forcello maschio) privi di documentazione autorizzativa alla tassidermia (capo c). Riqualificata l’impugnazione in ricorso per cassazione, essendo stata inflitta la sola ammenda, l’imputato deduceva otto motivi.

La motivazione

Quanto ai capi a) e b), è fondata la censura relativa al vizio di motivazione sulla condotta di abbattimento. L’art. 30 l. n. 157 del 1992 prevede un reato di mera condotta, che incrimina l’abbattimento, la cattura o la detenzione; la detenzione incriminata si riferisce all’animale vivo, essendo oggetto di tutela la fauna e l’aviofauna vivente, sicché non integra il reato la detenzione di esemplari protetti morti, salvo che si provi che siano stati abbattuti o catturati dall’agente (Sez. 3, n. 21212 del 2007, Merli; Sez. 3, n. 3980 del 1995, Peretti). Il Tribunale aveva affermato la responsabilità motivando esclusivamente sulla detenzione degli esemplari morti rinvenuti nei congelatori – condotta che non integra illecito penale – senza motivare sull’abbattimento, pure contestato, la cui prova può essere raggiunta anche in via indiziaria ai sensi dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

Quanto al capo c), i relativi motivi sono inammissibili. L’art. 30, comma 2, l. n. 157 del 1992 stabilisce che in materia di imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime sanzioni comminate per l’abbattimento, quale norma di carattere generale rivolta a tutti i detentori di spoglie impagliate o imbalsamate di specie protette (Sez. 3, n. 9490 del 2005, Bianchizza; Sez. 3, n. 6584 del 2016, dep. 2017, Zanetti). Nel caso il ricorrente deteneva esemplari di avifauna non cacciabile imbalsamati e privi di documentazione autorizzativa, dunque illegittimamente; inconferente è il richiamo al Regolamento regionale del Veneto, che disciplina l’attività di tassidermia senza incidere sul precetto penale.

Esito: la Corte annulla la sentenza limitatamente ai reati di cui ai capi a) e b), con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Vicenza in diversa persona fisica, e dichiara inammissibile il ricorso quanto al capo c), con irrevocabilità della relativa affermazione di responsabilità.

Implicazioni pratiche

La legge sulla fauna selvatica tutela l’animale vivente: la mera detenzione di esemplari protetti già morti non integra i reati di cui all’art. 30, comma 1, l. n. 157 del 1992, salvo che l’accusa provi – anche in via indiziaria ex art. 192, comma 2, cod. proc. pen. – che l’agente li abbia abbattuti o catturati. Fondare la condanna sulla sola detenzione di animali morti è dunque insufficiente. Diverso è il regime della tassidermia: la detenzione di spoglie impagliate o imbalsamate di specie protette prive di documentazione autorizzativa è sanzionata ex art. 30, comma 2, per tutti i detentori, a prescindere dallo svolgimento professionale dell’attività, e la disciplina regionale non incide sul precetto penale.

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