Il vicino può sempre chiedere la regolarizzazione delle luci irregolari (App. Potenza 575/2026)

Corte d’appello di Potenza, Sezione civile, sentenza n. 575 dell’8 luglio 2026 (R.G. n. 89/2022) – Presidente Pasquale Cristiano, Relatore Mario Miele; decisione del 7 luglio 2026.

Il principio

Il proprietario del fondo vicino può sempre pretendere, ai sensi dell’art. 902, secondo comma, c.c., la regolarizzazione delle aperture che non costituiscono vedute ma sono prive dei requisiti prescritti per le luci. Conta la configurazione attuale delle aperture, non la prova di una modificazione peggiorativa rispetto allo stato precedente.

La vicenda

Dopo lavori di ricostruzione e ristrutturazione, alcune aperture prospicienti il cortile confinante erano state ampliate o abbassate; le grate erano state spostate verso il filo esterno della facciata e un foro di aerazione era stato trasformato in finestra. La causa giungeva davanti alla Corte quale giudice del rinvio, dopo la cassazione della precedente sentenza d’appello.

La decisione

Uniformandosi al principio enunciato dalla Cassazione, la Corte ha escluso che fosse decisiva la ricostruzione delle aperture anteriori ai lavori. Poiché l’ordinamento non conosce un tertium genus tra luci e vedute, ogni apertura che non abbia le caratteristiche della veduta deve essere ricondotta alla disciplina delle luci e, se irregolare, può essere adeguata su richiesta del vicino.

Gli accertamenti tecnici dimostravano che le aperture esistenti non rispettavano gli artt. 901 e 902 c.c. La Corte ha quindi ordinato agli appellati di eseguire entro novanta giorni le opere necessarie alla loro regolarizzazione.

Ricadute operative

  • Tra luci e vedute non esiste una categoria intermedia.
  • La domanda di regolarizzazione riguarda le caratteristiche attuali dell’apertura.
  • Non occorre dimostrare un peggioramento rispetto allo stato dei luoghi precedente.
  • Dimensioni, altezza e collocazione delle grate sono elementi decisivi per verificare la conformità agli artt. 901 e 902 c.c.

Provvedimento integrale: Corte d’appello di Potenza, sentenza n. 575 dell’8 luglio 2026.

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