Domanda riconvenzionale in condominio: non e’ mutatio libelli la diversa formulazione delle stesse conclusioni (Cass. 1104/2026)

Corte di Cassazione, Sez. II civile, ordinanza n. 1104 del 19 gennaio 2026 (R.G.N. 26299/2020) — Presidente Antonio Scarpa, Relatore Andrea Penta

Il principio di diritto

L’individuazione e l’interpretazione del contenuto della domanda sono riservate al giudice di merito, ma sono sindacabili in cassazione come vizio di nullità processuale (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.) quando il travisamento del contenuto della domanda determini la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: in tal caso la Corte ha un potere-dovere di sindacato pieno, con esame diretto degli atti; non integra perciò mutatio libelli la diversa formulazione letterale di conclusioni sostanzialmente identiche.

Il fatto

Alcuni condomini agivano contro il condominio per i danni da infiltrazioni dal tetto; il condominio proponeva domanda riconvenzionale per la demolizione del tetto a falde realizzato con la sopraelevazione (in asserita violazione dell’art. 1127 c.c. e dell’aspetto architettonico) e per la sua sostituzione con lastrico solare e scala di accesso. Il Tribunale di Vasto rigettava entrambe le domande; la Corte d’appello di L’Aquila dichiarava inammissibile la domanda ex art. 1127 c.c. e riteneva che, quanto alla modifica del tetto, il condominio avesse operato in appello una inammissibile mutatio libelli, avendo chiesto il “ripristino dello stato dei luoghi” anziché la sola demolizione del tetto con realizzazione del lastrico chiesta in primo grado. Il condominio ricorreva per cassazione con due motivi.

La motivazione

La Corte rigetta il primo motivo (nullità per mancata attivazione del contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c.): le questioni di esclusiva rilevanza processuale, inidonee a modificare il quadro fattuale, non vanno sottoposte alle parti se rilevate d’ufficio; e comunque l’omessa segnalazione di una questione di puro diritto — la c.d. terza via — non determina di per sé la nullità della sentenza, ma un error iuris denunciabile solo se in concreto consumato (Cass. Sez. U. n. 20935/2009). Accoglie invece il secondo motivo: l’interpretazione della domanda è attività del giudice di merito, ma diventa sindacabile come error in procedendo quando il suo travisamento incida sul petitum e violi la corrispondenza tra chiesto e pronunciato, con potere della Corte di esaminare direttamente gli atti. Nella specie, la richiesta d’appello di “ripristino dello stato dei luoghi” era, alla lettura, riferita alla demolizione del tetto a falde e alla ricostruzione del solo lastrico solare — richiesta sostanzialmente sovrapponibile a quella di primo grado — e non alla demolizione di tutte le opere di sopraelevazione: non vi era dunque alcuna mutatio libelli. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di L’Aquila.

Implicazioni pratiche

Per il contenzioso condominiale e civile in genere: una diversa formulazione letterale delle conclusioni non trasforma la domanda in domanda nuova. Il giudice deve ricostruire il contenuto sostanziale della pretesa — dalla natura delle vicende dedotte e dal provvedimento concreto richiesto — e non fermarsi alle parole usate. Se il giudice di merito scambia per mutatio libelli ciò che è solo una riformulazione delle stesse conclusioni, la sentenza è nulla per violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, e in cassazione la Corte può leggere direttamente gli atti. Utile promemoria anche sull’art. 1127 c.c.: il diritto di sopraelevazione è distinto dalla comunione sul lastrico solare, e chi sopraeleva è tenuto a ricostruire il lastrico di copertura di cui i condomini avevano il diritto di uso.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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