La vendita forzata della nuda proprietà non estingue l’usufrutto già trascritto (App. Reggio Calabria 312/2026)
Corte d’appello di Reggio Calabria, Sezione civile, sentenza n. 312 del 10 aprile 2026 (R.G. n. 524/2020) – Presidente Natalino Sapone, Relatore Alessandro Liprino; decisione del 31 marzo 2026.
Il principio
L’aggiudicazione in sede di esecuzione forzata è un acquisto a titolo derivativo: l’aggiudicatario riceve soltanto il diritto appartenente al debitore esecutato. Se questi era titolare della sola nuda proprietà, la vendita non può trasferire la piena proprietà né estinguere un usufrutto anteriormente costituito e trascritto.
La vicenda
Il titolare di un usufrutto vitalizio, costituito e trascritto nel 1989, chiedeva di accertarne la permanenza su alcuni immobili successivamente interessati da espropriazione forzata. Gli aventi causa dell’aggiudicatario sostenevano che la procedura avesse trasferito la piena proprietà e deducevano inoltre l’estinzione dell’usufrutto per non uso e l’usucapione.
La decisione
La Corte ha rigettato l’appello. L’erronea indicazione della piena proprietà nella nota di trascrizione del pignoramento non può ampliare il diritto sostanzialmente trasferibile: la trascrizione regola l’opponibilità, ma non sana né modifica l’oggetto del diritto. L’usufrutto, trascritto prima delle formalità esecutive, è quindi rimasto opponibile ai successivi aventi causa.
Non era necessaria un’azione di annullamento del decreto di trasferimento, perché la domanda mirava ad accertare il diritto reale preesistente. Sono state respinte anche le eccezioni di estinzione per non uso, non provata per un ventennio, e di usucapione, in assenza di atti inequivoci di interversione del possesso e del decorso del termine utile.
Ricadute operative
- La vendita forzata trasferisce il diritto del debitore nei limiti in cui esiste.
- Un errore nella formalità del pignoramento non trasforma la nuda proprietà in piena proprietà.
- Il diritto reale anteriormente trascritto resta opponibile agli acquirenti successivi.
- Il non uso dell’usufrutto e l’interversione del possesso richiedono una prova rigorosa.
Provvedimento integrale: Corte d’appello di Reggio Calabria, sentenza n. 312 del 10 aprile 2026.