Art. 772 c.c. Donazione di prestazioni periodiche

La donazione che ha per oggetto prestazioni periodiche si estingue alla morte del donante, salvo che risulti dall’atto una diversa volontà.

Funzione della norma

L’art. 772 c.c. si colloca all’interno della disciplina generale dedicata alla capacità di disporre e all’oggetto delle liberalità, svolgendo una funzione di bilanciamento rispetto al rigoroso divieto di donazione di beni futuri sancito dall’art. 771 c.c. Mentre la preclusione sui beni futuri mira a tutelare il donante dal compiere atti dispositivi avventati su un patrimonio non ancora consolidato, l’ordinamento ammette la validità dell’obbligazione liberale avente a oggetto prestazioni periodiche.

La finalità della norma è consentire un arricchimento differito nel tempo, ma certo nei suoi presupposti causali, limitandone al contempo l’impatto potenziale sull’asse ereditario del disponente attraverso la previsione legale dell’estinzione alla morte di quest’ultimo.

La regola dell’estinzione alla morte del donante

La regola legale è che la donazione di prestazioni periodiche si estingue con la morte del donante: tale soluzione evita che l’obbligazione liberale, assunta dal donante in vita, si trasformi in un peso indefinito a carico della sua successione, incidendo sulla massa ereditaria e sui diritti dei legittimari senza un limite temporale certo.

La derogabilità della regola

La regola dell’estinzione non è inderogabile: la norma fa salva una diversa volontà che risulti dall’atto, consentendo così al donante di stabilire espressamente che le prestazioni periodiche continuino anche dopo la sua morte, eventualmente a carico dei suoi eredi, sempre che tale volontà sia manifestata in modo chiaro nell’atto costitutivo della donazione.

Errori frequenti

  • Ritenere che le prestazioni periodiche donate continuino automaticamente dopo la morte del donante. La regola legale è opposta: l’obbligazione si estingue con la morte del donante, salvo diversa volontà espressa nell’atto.
  • Presumere una volontà di prosecuzione delle prestazioni periodiche in assenza di un’espressa previsione nell’atto. La deroga alla regola dell’estinzione deve risultare dall’atto stesso.

Cosa fare

Va verificato se l’atto di donazione di prestazioni periodiche contenga un’espressa previsione derogatoria rispetto alla regola legale dell’estinzione alla morte del donante.

Va accertato, in assenza di tale previsione, che l’obbligazione liberale cessi automaticamente con la morte del donante, senza gravare sulla sua successione.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *