Art. 605 c.c. Formalità del testamento segreto
La carta su cui sono stese le disposizioni o quella che serve da involto deve essere sigillata con un’impronta, in guisa che il testamento non si possa aprire né estrarre senza rottura o alterazione.
Il testatore, in presenza di due testimoni, consegna personalmente al notaio la carta così sigillata, o la fa sigillare nel modo sopra indicato in presenza del notaio e dei testimoni, e dichiara che in questa carta è contenuto il suo testamento. Il testatore, se è muto o sordomuto, deve scrivere tale dichiarazione in presenza dei testimoni e deve pure dichiarare per iscritto di aver letto il testamento, se questo è stato scritto da altri.
Sulla carta in cui dal testatore è scritto o involto il testamento, o su un ulteriore involto predisposto dal notaio e da lui debitamente sigillato, si scrive l’atto di ricevimento nel quale si indicano il fatto della consegna e la dichiarazione del testatore, il numero e l’impronta dei sigilli, e l’assistenza dei testimoni a tutte le formalità.
L’atto deve essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio.
Se il testatore non può, per qualunque impedimento, sottoscrivere l’atto della consegna, si osserva quel che è stabilito circa il testamento per atto pubblico. Tutto ciò deve essere fatto di seguito e senza passare ad altri atti.
Funzione della norma: la fase esterna e notarile
L’art. 605 c.c. disciplina la fase esterna e notarile del testamento segreto, cioè la consegna al notaio e l’atto di ricevimento, mentre la scheda testamentaria resta sul piano distinto regolato dall’art. 604 c.c. Il testamento segreto va quindi sempre letto come fattispecie complessa composta da scheda, consegna personale e atto di ricevimento, con la conseguenza che i vizi dell’una e dell’altro non vanno confusi.
La sigillatura della carta
La carta su cui sono stese le disposizioni, o quella che serve da involto, deve essere sigillata con un’impronta tale che il testamento non possa essere aperto né la scheda estratta senza rottura o alterazione. La sigillatura è condizione di integrità del contenuto: garantisce che, tra il momento della consegna e quello dell’apertura, nessuno possa accedere alla scheda senza lasciarne traccia visibile.
La consegna personale al notaio
La consegna personale al notaio è requisito centrale, perché serve a imputare il plico al testatore e a evitare che l’operazione si risolva in un deposito mediato o fiduciario incompatibile con la forma segreta. Va distinta la consegna personale dal mero deposito di un documento già formato o dalla consegna tramite terzi, che non realizza la medesima garanzia di riferibilità.
Il testatore può consegnare al notaio la carta già sigillata, oppure farla sigillare, secondo le stesse modalità, direttamente in presenza del notaio e dei testimoni. In entrambi i casi deve dichiarare che in quella carta è contenuto il suo testamento.
Il testatore muto o sordomuto
Se il testatore è muto o sordomuto, deve scrivere la dichiarazione relativa al contenuto del plico in presenza dei testimoni, e deve inoltre dichiarare per iscritto di aver letto il testamento, qualora questo sia stato scritto da altri: la forma scritta sostituisce, in questi casi, la dichiarazione orale altrimenti richiesta.
L’atto di ricevimento
La funzione propria dell’atto di ricevimento non è sostituire la volontà contenuta nella scheda, ma documentare che il testatore ha personalmente consegnato al notaio la carta o il plico, che il contenitore era chiuso secondo legge, che il testatore ha reso la dichiarazione prescritta e che tutte le formalità esterne si sono svolte con l’assistenza dei testimoni. L’atto si scrive sulla stessa carta in cui il testatore ha scritto o involto il testamento, oppure su un ulteriore involto predisposto e sigillato dal notaio, e indica il fatto della consegna, la dichiarazione del testatore, il numero e l’impronta dei sigilli, e l’assistenza dei testimoni a tutte le formalità.
La sottoscrizione dell’atto e l’impedimento del testatore
L’atto deve essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio. Se il testatore non può, per qualunque impedimento, sottoscrivere l’atto della consegna, si osserva quanto stabilito per il testamento per atto pubblico, richiamando così le medesime garanzie previste dall’art. 603 c.c. per la dichiarazione sostitutiva della sottoscrizione mancante.
L’unità e la contestualità dell’operazione
Tutte le formalità della consegna e dell’atto di ricevimento devono essere compiute di seguito e senza passare ad altri atti: la contestualità dell’operazione è essa stessa elemento della garanzia che la norma intende assicurare, a differenza di quanto previsto per il testamento pubblico, ove le fasi di dichiarazione e redazione possono non essere contestuali purché la volontà sia rinnovata prima della lettura.
Errori frequenti
- Ritenere sufficiente che la carta sia semplicemente chiusa, senza una sigillatura idonea a impedirne l’apertura o l’estrazione senza rottura. La legge richiede una sigillatura che renda visibile qualunque manomissione.
- Ammettere la consegna del plico tramite un terzo in luogo del testatore. La consegna deve essere personale: un deposito mediato non realizza la garanzia di riferibilità richiesta dalla norma.
- Confondere le formalità dell’atto di ricevimento con il contenuto della scheda testamentaria. L’atto di ricevimento documenta la consegna e le formalità esterne, non la volontà testamentaria contenuta nella scheda.
- Ritenere ammissibile lo svolgimento delle formalità in più momenti separati da altri atti. La norma richiede che l’intera operazione si svolga di seguito, senza soluzione di continuità con altri atti.
Cosa fare
Va verificato che la carta o l’involto siano stati sigillati in modo tale da rendere visibile ogni tentativo di apertura o estrazione della scheda.
Va accertato che la consegna al notaio sia stata effettuata personalmente dal testatore, e non tramite un terzo o mediante mero deposito di un documento già formato.
Se il testatore è muto o sordomuto, va controllato che le relative dichiarazioni siano state rese per iscritto in presenza dei testimoni, come richiesto dalla norma.
Va verificato che l’atto di ricevimento contenga tutte le indicazioni richieste (consegna, dichiarazione del testatore, numero e impronta dei sigilli, assistenza dei testimoni) e che l’intera operazione si sia svolta in un unico contesto, senza interruzioni con altri atti.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.