Art. 641 c.c. Amministrazione in caso di condizione sospensiva o di mancata prestazione di garanzia
Qualora l’erede sia istituito sotto condizione sospensiva, finché questa condizione non si verifica o non è certo che non si può più verificare, è dato all’eredità un amministratore.
Vale la stessa norma anche nel caso in cui l’erede o il legatario non adempie l’obbligo di prestare la garanzia prevista dai due articoli precedenti.
Funzione della norma
L’art. 641 c.c. disciplina la gestione provvisoria dei beni quando l’istituzione di erede o il legato sono sottoposti a condizione sospensiva, oppure quando la garanzia dovuta non viene prestata. La sua funzione è esclusivamente conservativa: preserva il patrimonio durante la pendenza della condizione, senza attribuire in via definitiva né la titolarità né il godimento pieno dei beni al beneficiario condizionato o ad altri soggetti (art. 646 c.c.).
Un’area distinta dalle altre figure temporali
La norma opera in un’area distinta sia dalla condizione risolutiva, sia dal termine, sia dall’onere, sia dall’ordinaria amministrazione dell’erede già definitivamente titolare: qui il problema è l’incertezza sull’acquisto finale e la necessità di evitare dispersione, deterioramento o gestione pregiudizievole dei beni fino a quando divenga certo se la condizione si avvererà o no.
Il soggetto amministratore e il rapporto con l’eredità giacente
Quanto al soggetto amministratore, la disciplina va letta insieme all’art. 642 c.c., che orienta la scelta verso il soggetto che avrebbe diritto ai beni se la condizione non si avverasse, salva la possibilità di diversa soluzione in presenza di soggetti designati dal testatore o di intervento del giudice. La figura resta diversa dal curatore dell’eredità giacente, perché qui non manca in assoluto un titolare o un’accettazione, ma vi è una delazione condizionata che impone una gestione provvisoria di beni destinati a un soggetto già individuabile almeno in via eventuale (art. 460 c.c.; art. 529 c.c.).
Errori frequenti
- Confondere l’amministratore della condizione sospensiva con il curatore dell’eredità giacente. Sono figure distinte: qui vi è già un beneficiario individuabile, sia pure in via eventuale, non l’assenza di un chiamato.
- Ritenere che l’erede condizionale possa amministrare liberamente i beni durante la pendenza. Fino a quando la condizione non si verifica, o non è certo che non si possa più verificare, la gestione spetta all’amministratore nominato secondo l’art. 642 c.c.
- Applicare l’art. 641 c.c. anche alla condizione risolutiva o al termine. La norma riguarda specificamente la condizione sospensiva e l’inadempimento dell’obbligo di garanzia.
Cosa fare
Va verificato se l’istituzione di erede sia effettivamente sottoposta a condizione sospensiva ancora pendente, o se l’erede o il legatario non abbiano prestato la garanzia dovuta ai sensi degli artt. 639 e 640 c.c.
Va individuato il soggetto cui spetta l’amministrazione secondo i criteri dell’art. 642 c.c., verificando l’eventuale designazione di un sostituto o l’esistenza di coeredi con diritto di accrescimento.