Amministrazione di sostegno: il reclamo sui procedimenti avviati dopo la riforma spetta al Tribunale (Cass. 2089/2026)
Corte di cassazione, Prima sezione civile, ordinanza n. 2089 del 31 gennaio 2026 (R.G. n. 14038/2025) – Presidente Giulia Iofrida, Relatrice Maura Caprioli; decisione del 23 gennaio 2026.
Il principio
Dopo la riforma Cartabia, il reclamo contro un decreto del giudice tutelare in materia di amministrazione di sostegno appartiene al Tribunale quando il singolo segmento procedimentale concluso dal decreto è stato instaurato dopo il 28 febbraio 2023, anche se l’amministrazione di sostegno era stata aperta in precedenza.
La vicenda
Un amministratore di sostegno reclamava il decreto con cui il giudice tutelare aveva approvato il rendiconto e liquidato 1.500 euro come equa indennità. Il Tribunale, valorizzando la data anteriore alla riforma in cui era stata aperta l’amministrazione, si dichiarava incompetente in favore della Corte d’appello, la quale sollevava regolamento di competenza.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato competente il Tribunale. L’amministrazione di sostegno è una misura destinata a evolversi nel tempo e comprende una pluralità di procedimenti autonomi: apertura, revoca e singole richieste rivolte al giudice tutelare durante la gestione.
Ai fini della disciplina transitoria non conta quindi soltanto la data di apertura della misura. Occorre guardare al momento in cui è stato instaurato il procedimento specifico concluso dal decreto reclamato. Se tale momento è successivo al 28 febbraio 2023, opera l’art. 473-bis.58 c.p.c. e il reclamo deve essere proposto al Tribunale.
Ricadute operative
- La procedura di amministrazione di sostegno non costituisce un unico procedimento permanentemente pendente.
- Ogni richiesta successiva può dare origine a un segmento autonomo.
- La data rilevante è quella di instaurazione del procedimento concluso dal decreto impugnato.
- Per i segmenti iniziati dopo il 28 febbraio 2023 il reclamo spetta al Tribunale.
Provvedimento integrale: Cassazione civile, ordinanza n. 2089 del 31 gennaio 2026.