Il figlio può ricevere anche il cognome materno con l’accordo dei genitori (Corte cost. 286/2016)
Corte costituzionale, sentenza n. 286 del 2016 – Presidente Paolo Grossi, Redattore Giuliano Amato; decisione dell’8 novembre 2016, deposito del 21 dicembre 2016.
Il principio di diritto / massima
L’automatica attribuzione del solo cognome paterno è costituzionalmente illegittima nella parte in cui non consente ai genitori, quando siano d’accordo, di attribuire al figlio anche il cognome materno. La preclusione sacrifica l’identità personale del minore e determina un’irragionevole disparità tra i genitori, non giustificata dalla tutela dell’unità familiare.
Il fatto
Due coniugi avevano chiesto che al figlio, titolare anche della cittadinanza brasiliana, fosse attribuito il cognome materno in aggiunta a quello paterno. L’ufficiale dello stato civile aveva respinto la richiesta e il Tribunale di Genova aveva rigettato il ricorso. La Corte d’appello di Genova ha quindi sollevato questione di legittimità costituzionale della regola, desumibile dal sistema, che imponeva il cognome paterno anche in presenza della diversa volontà concorde dei genitori.
La motivazione
La Corte ricostruisce l’esistenza di una norma implicita, presupposta dagli artt. 237, 262 e 299 c.c. e dagli artt. 33 e 34 del d.P.R. n. 396 del 2000, in forza della quale il cognome del padre si estendeva automaticamente al figlio. Tale criterio era già stato qualificato dalla giurisprudenza costituzionale come retaggio di una concezione patriarcale della famiglia.
La preclusione all’aggiunta del cognome materno incide anzitutto sull’art. 2 Cost.: il nome rappresenta il primo segno dell’identità personale e rende visibile l’appartenenza del figlio a entrambi i rami familiari. La prevalenza inderogabile del cognome paterno viola inoltre gli artt. 3 e 29, secondo comma, Cost., perché mortifica la posizione della madre e introduce una disparità incompatibile con la pari dignità morale e giuridica dei coniugi. L’unità familiare non giustifica la diseguaglianza: è la parità tra i coniugi a rafforzarla.
L’illegittimità è stata circoscritta alla richiesta formulata nel giudizio: in presenza dell’accordo dei genitori deve essere possibile attribuire anche il cognome materno. La Corte ha esteso la dichiarazione, in via consequenziale, all’art. 262, primo comma, c.c., per il riconoscimento contemporaneo, e all’art. 299, terzo comma, c.c., per l’adozione compiuta da entrambi i coniugi.
Implicazioni pratiche
La pronuncia ha eliminato l’ostacolo che impediva ai genitori concordi di affiancare il cognome materno a quello paterno sin dal momento della nascita. La stessa possibilità è stata riconosciuta nel riconoscimento contemporaneo del figlio e nell’adozione da parte di entrambi i coniugi. La sentenza non aveva invece ancora sostituito integralmente la regola generale: in mancanza di accordo continuava a operare il cognome paterno, in attesa dell’intervento legislativo richiesto dalla Corte.
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