Riqualificazione in malam partem nel rito abbreviato non lede la difesa (Cass. pen. Sez. V n. 22245 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio abbreviato la riqualificazione giuridica del fatto da parte del giudice è consentita anche in malam partem e non richiede la modifica dell’imputazione, purché la nuova definizione fosse nota o concretamente prevedibile per l’imputato alla luce degli atti già acquisiti e sempre che non ne derivi una effettiva compressione del diritto di difesa. La condanna per il reato di cui all’art. 497-bis, comma 2, cod. pen. a fronte dell’originaria contestazione ex comma 1 non viola l’art. 521 cod. proc. pen. quando il fatto storico contestato, nella sua materialità, già deponeva necessariamente in tal senso. Il falso grossolano rileva ai sensi dell’art. 49, comma 2, cod. pen. solo se la contraffazione è percepibile ictu oculi da qualsiasi consociato, con valutazione ex ante; il falso innocuo ricorre solo se l’alterazione è in concreto inidonea a ledere la fede pubblica, dovendo emergere dall’atto stesso.
Il Fatto
La Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo resa all’esito di giudizio abbreviato, ha rideterminato la pena inflitta all’imputato, confermando la condanna per il reato di cui all’art. 497-bis, comma 2, cod. pen., così riqualificata l’originaria contestazione formulata ai sensi del comma 1 della medesima disposizione.
L’imputato era stato trovato in possesso, in un aeroporto, di una carta d’identità contraffatta valida per l’espatrio, esibita al personale addetto ai controlli prima dell’imbarco su un volo internazionale, e tratto in arresto in flagranza, definendo poi il procedimento con giudizio abbreviato allo stato degli atti. La difesa ha censurato in cassazione la riqualificazione operata in assenza di rituale modifica dell’imputazione, oltre all’esclusione del falso grossolano e del falso innocuo.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte distingue il tema della contestazione suppletiva, consentita nel rito abbreviato solo nei casi previsti dalla legge, da quello della riqualificazione giuridica del fatto da parte del giudice, che riceve copertura dall’antico brocardo iura novit curia.
Richiamando Corte cost. n. 140 del 2010, Sez. Un. n. 5788 del 2019 e la giurisprudenza convenzionale (Corte EDU, Drassich c. Italia, 11 dicembre 2007), il Collegio ribadisce che il fatto compiutamente descritto nel capo d’imputazione può trovare una diversa qualificazione giuridica quando questa sia nota o prevedibile per l’imputato, senza lesione delle prerogative difensive (Sez. 2, n. 5260 del 2017; Sez. Un. n. 31617 del 2015). La riqualifica è ammessa anche in malam partem e persino in sede di legittimità, non violando il divieto di reformatio in peius quando non incida sul trattamento sanzionatorio.
Nel caso concreto la Corte territoriale ha correttamente escluso che la diversa qualificazione avesse carattere “a sorpresa”: essa non è derivata dall’introduzione di un fatto nuovo, ma dalla diversa sussunzione di dati già presenti nel compendio investigativo, conosciuti dalla difesa e provenienti dallo stesso imputato. Il documento valido per l’espatrio, esibito per l’imbarco, implicava l’utilizzo della propria effigie, sicché la riqualificazione risultava agevolmente prevedibile. La verifica della correlazione tra accusa e sentenza, secondo Sez. Un. n. 36551 del 2010, non si risolve in un confronto letterale ma richiede di accertare che l’imputato sia stato posto in condizione di difendersi.
Quanto al secondo motivo, la Corte esclude il falso grossolano, poiché la falsità deve essere riconoscibile ictu oculi da chiunque, con giudizio ex ante, e non coincide con il sospetto di operatori qualificati; gli indici di apocrifia attenevano a profili strutturali colti mediante verifiche tecniche. Esclude altresì il falso innocuo, che ricorre solo se l’alterazione è in concreto inidonea a ledere la fede pubblica: la carta valida per l’espatrio conserva tipica efficacia identificativa e probatoria, e il fatto che recasse le vere generalità ne rafforza la potenzialità decettiva. Segue la condanna del ricorrente alle spese e alla sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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