Molestie abituali e prescrizione decorre dall’ultimo atto (Cass. pen. Sez. I n. 28310 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di molestia o disturbo delle persone, il reato di cui all’art. 660 cod. pen. non ha natura necessariamente abituale, potendo perfezionarsi anche con una sola azione idonea a produrre gli effetti lesivi. Tuttavia, quando è proprio la reiterazione delle condotte a realizzare il disturbo, il reato assume in concreto forma abituale, incompatibile con la continuazione. Ne consegue che, ai fini della prescrizione, il termine decorre dal compimento dell’ultimo atto antigiuridico. Sono inammissibili, in sede di legittimità, i motivi che sollecitano una rivalutazione dell’attendibilità della persona offesa o la lettura alternativa delle risultanze processuali. La legittima difesa non è configurabile quando le condotte risultino immotivate e giustificate dal solo intento di infastidire.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato dal Tribunale di Taranto alla pena dell’ammenda per il reato di cui all’art. 660 cod. pen., così riqualificata l’originaria imputazione di cui all’art. 612-bis cod. pen. Le condotte moleste ai danni della persona offesa si sarebbero protratte dal 2012 fino al 2019.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi: insussistenza del reato e vizi della valutazione probatoria; difetto dell’elemento soggettivo; esclusione della scriminante di cui all’art. 52 cod. pen.; intervenuta prescrizione; illegittimità delle statuizioni civili.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. I primi tre motivi sono tali perché denunciano vizi non consentiti in sede di legittimità. Il primo contesta, in sostanza, il giudizio di attendibilità e credibilità svolto in sede di merito, sia quanto alle dichiarazioni della parte civile, sia a quelle del teste.
Sul punto il Collegio richiama l’orientamento secondo cui l’attendibilità della persona offesa è questione di fatto, rispetto alla quale è inibita una rivalutazione in legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni, non riscontrate nel caso concreto (Sez. 5 n. 51604 del 2017; Sez. 2 n. 7667 del 2015). Tra i motivi proponibili ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen. non rientrano quelli implicanti la soluzione di contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni, salvo il controllo estrinseco di congruità e logicità della motivazione.
Quanto alla versione dell’imputato, il ragionamento del primo giudice l’ha esclusa come non credibile, non solo perché smentita dal narrato della persona offesa, ma anche perché non confermata dai testi a discarico. Il secondo motivo sollecita una lettura alternativa delle risultanze processuali, non consentita in legittimità. Il terzo è manifestamente infondato, perché il Tribunale non ha accertato che l’imputato abbia agito costretto dalla necessità di difendere il proprio diritto, né che la reazione fosse proporzionata: le condotte sono risultate immotivate, giustificate solo dall’intento di infastidire.
Il quarto motivo è manifestamente infondato. La condotta è cessata nel novembre 2019 e, tenuto conto del dies ad quem, del termine massimo di prescrizione di anni cinque, della causa interruttiva intervenuta e del periodo di sospensione di un anno e sei mesi ex art. 159 cod. pen., il termine si compirebbe il 16 maggio 2026, dopo la pronuncia della sentenza. Quanto alle condotte risalenti al 2012, la Corte richiama il principio per cui il reato di molestia, quando assume forma abituale, vede decorrere la prescrizione dal compimento dell’ultimo atto antigiuridico (Sez. 1 n. 12703 del 2025; conf. Sez. 1 n. 19631 del 2018). Il quinto motivo è inammissibile, seguendo alla condanna penale le statuizioni civili ex art. 538 cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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