Custodia cautelare e presunzioni relative: onere di allegazione delle parti (Cass. pen. Sez. V n. 22244 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di custodia cautelare per reati che comportano l’applicazione della presunzione relativa di pericolosità sociale ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il giudice non deve dar conto della ricorrenza dei pericula libertatis, ma è tenuto ad apprezzare le sole ragioni di esclusione della presunzione evidenziate dalla parte o direttamente evincibili dagli atti. Ne consegue che il ricorso che si limiti a contestare la sussistenza dei gravi indizi o a invocare un preteso trattamento paritario rispetto ad altri indagati, senza indicare elementi concreti idonei a vincere la presunzione, è inammissibile per aspecificità. I provvedimenti in materia di riunione dei procedimenti, in quanto meramente ordinatori, sono sottratti a ogni forma di impugnazione.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame di Lecce, adito ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l’ordinanza con cui era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di un indagato per detenzione e porto di armi da sparo con aggravante mafiosa, partecipazione a un’associazione di narcotraffico con la medesima aggravante e vari episodi di commercio di sostanze stupefacenti.
Avverso l’ordinanza l’indagato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi: il primo per vizio di motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi in relazione al delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, contestando la mancata trattazione unitaria di procedimenti sovrapposti e il contributo partecipativo; il secondo per violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità, lamentando una disparità di trattamento rispetto ad altri indagati raggiunti anche da gravi indizi per il reato di associazione mafiosa.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il primo motivo è in parte manifestamente infondato e in parte generico. Il tema della riunione dei procedimenti è estraneo al novero dei vizi deducibili: secondo il costante insegnamento di legittimità, i provvedimenti che dispongono o negano la riunione sono sottratti, in quanto meramente ordinatori, a ogni forma di impugnazione (Sez. 3, n. 37378 del 09/07/2015, Di Martino, Rv. 265088 – 01).
Quanto alla censura sull’organismo associativo e sul contributo partecipativo, essa è priva di specificità, risolvendosi in assunti generici privi di confronto con le ragioni della decisione impugnata. Il provvedimento del riesame ha congruamente argomentato, senza cadute di logicità, sia sull’operatività dell’associazione di narcotraffico sia sull’inserimento dell’indagato nella stessa.
Il secondo motivo è parimenti generico e manifestamente infondato. Il provvedimento impugnato richiama correttamente la duplice presunzione c.d. relativa ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen., operante sulla sussistenza delle esigenze cautelari e sull’adeguatezza della custodia in carcere, ed esclude la ricorrenza di elementi idonei a vincerla. In tal modo risponde alla regola valutativa elaborata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la presunzione relativa di pericolosità sociale determina la necessità che il giudice, senza dover dar conto dei pericula libertatis, si limiti ad apprezzare le ragioni della sua esclusione, ove evidenziate dalla parte o direttamente evincibili dagli atti (Sez. 5, n. 806 del 27/09/2023, dep. 2024, S., Rv. 285879 – 01).
La Corte rileva inoltre che neppure il ricorso fornisce specifici elementi concreti, in tesi pretermessi, idonei a vincere le presunzioni, incorrendo così nell’ulteriore vizio di aspecificità. Il raffronto con la posizione cautelare di altri indagati è privo di qualunque valenza.
Dalla declaratoria di inammissibilità discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, con gli adempimenti di cancelleria ex art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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