Motivazione sintetica su pena e recidiva non è vizio deducibile in cassazione (Cass. pen. Sez. VII n. 31618 del 20.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo di legittimità sulla motivazione della sentenza impugnata ha un orizzonte circoscritto e non può spingersi a verificare la rispondenza delle argomentazioni alle acquisizioni processuali, ma solo l’esistenza di un logico apparato argomentativo. La specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale; altrimenti è sufficiente che la sentenza dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., anche mediante espressioni sintetiche quali “pena congrua” o “congruo aumento”. Nel confermare la sussistenza della recidiva contestata, la Corte territoriale può dare conto in modo sintetico del rapporto tra il fatto e i precedenti penali. La motivazione sulla conferma della confisca di somme di denaro è esaustiva quando spiega la mancanza di legittimazione dell’imputato a richiedere la restituzione di somme di cui non è titolare e l’insussistenza di elementi probatori che dimostrino la provenienza lecita.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato con sentenza della Corte di appello di Catania dell’11 luglio 2025. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi. Con il primo ha dedotto la carenza, l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione in relazione alla dosimetria della pena e alla mancata disapplicazione della recidiva. Con il secondo ha contestato la motivazione e l’erronea interpretazione e applicazione della legge in relazione all’art. 240-bis cod. pen., riguardante la confisca.
La questione arriva davanti alla Corte di cassazione per la verifica della tenuta dell’apparato motivazionale della sentenza di appello sui tre profili indicati: determinazione della pena, sussistenza della recidiva e conferma della confisca delle somme di denaro.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato entrambi i motivi manifestamente infondati. Ha ricordato che l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto: il sindacato demandato alla Corte deve limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. Sul punto la Corte richiama il precedente Sez. U n. 47289 del 2003.
Quanto alla dosimetria della pena, la Corte osserva che la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata dalla norma. I giudici di merito hanno valutato congruamente la gravità del reato ai fini della rideterminazione della misura della pena. La Corte precisa che la specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena risulti di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale. Negli altri casi possono essere sufficienti a dare conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. espressioni del tipo “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere. Sul punto richiama il precedente Sez. II n. 36245 del 2009.
In ordine alla recidiva, la Corte rileva che la Corte territoriale, nel confermarne la sussistenza, ha dato conto puntualmente, seppur in modo sintetico, del rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e i numerosi precedenti penali dell’imputato, valutando come le condotte contestate risultassero espressione di una accresciuta pericolosità sociale, in conformità con i principi della giurisprudenza di legittimità richiamati (Sez. II n. 10988 del 2022).
Infine, quanto alla confisca delle somme di denaro, la Corte osserva che i giudici di appello hanno indicato congruamente le ragioni della conferma, rilevando da un lato la mancanza di legittimazione dell’imputato a richiedere la restituzione di somme di cui non risulta neppure titolare e, dall’altro, l’insussistenza di elementi probatori idonei a dimostrare l’asserita provenienza lecita. La motivazione è esaustiva e conforme alle risultanze processuali e non può essere rivalutata in sede di legittimità in assenza di contraddizioni o illogicità manifeste, non essendosi il ricorrente confrontato con il percorso argomentativo con cui la Corte di merito ha confutato i motivi di appello.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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