Annullata con rinvio la condanna del consulente per truffa aggravata all’Inps (Cass. pen. Sez. II n. 22925 del 22.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nell’affermare la responsabilità concorsuale del professionista per il reato di cui agli artt. 110 e 640-bis cod. pen., la sentenza di appello deve preliminarmente accertare la fattispecie concreta oggettiva e soggettiva, perché è su di essa che deve innestarsi, in sede progettuale o esecutiva, il contributo del concorrente. È affetta da lacuna motivazionale, insuperabile nel giudizio di legittimità, la pronuncia che si focalizzi in maniera pressoché esclusiva sulla sussistenza del consapevole contributo causale del ricorrente senza rispondere alle doglianze difensive sull’incerta ricostruzione storica della vicenda e sulla coerenza dell’accertamento con la piattaforma istruttoria. Nessuna verifica della partecipazione del soggetto può prescindere da un preliminare accertamento del fatto tipico e delle responsabilità dei compartecipi.

Il Fatto

La vicenda processuale origina da un’ipotesi di truffa aggravata ai danni dell’Inps, consistita nel simulare le dimissioni volontarie di alcuni dipendenti di una società e la falsa riassunzione degli stessi presso altra impresa, così da evitare il pagamento dei cosiddetti ticket di licenziamento e il versamento degli oneri contributivi.

Nei primi due gradi di merito il tribunale e la Corte di appello di Bari hanno affermato la responsabilità dell’imputato, che avrebbe concorso nel reato in qualità di consulente aziendale. Il ricorrente ha censurato la sentenza di secondo grado per non aver dato risposta alle deduzioni difensive in punto di ricostruzione del fatto, di natura meramente congetturale del collegamento individuato con i presunti beneficiari delle erogazioni e di attendibilità dei lavoratori e del coimputato.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione accoglie il ricorso nei termini illustrati in motivazione. Il percorso argomentativo prende le mosse dalla rubrica imputativa: secondo l’ipotesi accusatoria, il ricorrente avrebbe concorso, quale consulente aziendale, in una truffa ai danni dell’Inps realizzata dagli amministratori delle due società coinvolte.

La Corte rileva che la Corte di appello ha ribadito la responsabilità concorsuale del professionista focalizzandosi in maniera pressoché esclusiva sulla sussistenza di un consapevole contributo causale. Restano invece del tutto pretermesse le specifiche doglianze articolate nell’atto di appello e reiterate nel ricorso, in ordine alle incertezze ricostruttive della vicenda storica e amministrativa e alla coerenza di quanto accertato con la piattaforma istruttoria.

In particolare, le censure additavano un possibile scarto tra il fatto ritenuto e quanto desumibile dagli accertamenti ispettivi dell’Inps, potendosi ravvisare un’inversione cronologica tra i rapporti di lavoro presso le due società. Tale profilo ridondava anche nell’individuazione dei beneficiari dell’azione fraudolenta e, in genere, sull’accertamento del fatto tipico e delle varie responsabilità dei partecipi.

Il principio affermato è che la verifica della partecipazione del professionista alle condotte degli imprenditori, nei confronti dei quali si è proceduto separatamente, prescinde completamente da un preliminare accertamento della fattispecie concreta, sulla quale dovrebbe innestarsi il contributo del concorrente. Di qui la ravvisata lacuna motivazionale, insuperabile in sede di legittimità, che impone l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Il nuovo giudizio è demandato ad altra Sezione della Corte di appello di Bari, che terrà conto dei rilievi indicati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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