Principio di conservazione degli atti giuridici: ricorso per cassazione qualificato come opposizione (Cass. pen. Sez. I n. 562 del 08.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’impugnazione proposta direttamente avverso il provvedimento de plano reso dal giudice dell’esecuzione ai sensi degli artt. 676 e 667, comma 4, cod. proc. pen. in materia di pene accessorie, ancorché proposta dal pubblico ministero nelle forme del ricorso per cassazione, non è dichiarabile inammissibile, ma deve essere qualificata come opposizione, da trattare nelle forme dell’incidente di esecuzione ex art. 666 cod. proc. pen. Ne deriva la trasmissione degli atti al giudice dell’esecuzione per la fase camerale partecipata, in applicazione del principio di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis di cui all’art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Il Fatto
La Corte di appello di Cagliari, giudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza presentata nell’interesse di un soggetto, volto alla declaratoria della parziale illegittimità della deliberazione che aveva disposto la sospensione dell’intero assegno vitalizio per la durata della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici. Applicando la disciplina di cui all’art. 545, settimo comma, cod. proc. civ., il giudice ha limitato l’elisione dell’assegno vitalizio entro i limiti ivi stabiliti, dichiarando la spettanza all’istante delle somme eccedenti tali limiti, già trattenute.
Il Procuratore generale presso la Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione avverso tale ordinanza, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 545 cod. proc. civ., ritenendo il carattere eccezionale della norma e la non assimilabilità dell’assegno vitalizio alle retribuzioni o alle indennità previdenziali. La difesa dell’interessato ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di specificità e ne ha comunque chiesto il rigetto.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte rileva che, in materia di pene accessorie, i provvedimenti del giudice dell’esecuzione sono adottati de plano, senza formalità e senza contraddittorio, ai sensi dell’art. 676 in relazione all’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. Avverso tali provvedimenti, la parte interessata – ivi incluso il pubblico ministero, come si trae dalla lettera della norma – può proporre esclusivamente opposizione innanzi allo stesso giudice dell’esecuzione, il quale tratterà la questione in un procedimento partecipato, regolato dalle forme dell’incidente di esecuzione ex art. 666 cod. proc. pen.
Nel caso in esame, la Corte d’appello ha emesso il provvedimento de plano e, successivamente, non si è svolta la fase dell’opposizione: l’Autorità requirente ha proposto direttamente ricorso per cassazione. Tale modalità di impugnazione è stata ritenuta erronea, poiché la cognizione piena della doglianza, in una materia caratterizzata da peculiarità che il legislatore ha inteso riservare al giudice del merito, deve essere demandata al giudice dell’esecuzione nella fase camerale partecipata.
La Corte richiama il precedente di Sez. 1, n. 25133 del 13/05/2025, che aveva definito un caso analogo relativo ad altro consigliere regionale, qualificando l’originario ricorso come opposizione, e un altro precedente di cui alla decisione Sez. 1, n. 3063 del 15/09/2023, dep. 2024.
Ciononostante, la Corte ha escluso che il ricorso sia da dichiarare inammissibile. In applicazione del principio di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis, di cui l’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. costituisce chiara manifestazione, l’atto di impugnazione erroneamente qualificato non può produrre l’effetto preclusivo della declaratoria di inammissibilità. La riqualificazione del ricorso come opposizione risulta, pertanto, necessaria per non pregiudicare la possibilità che i destinatari del provvedimento de plano abbiano una seconda pronuncia di merito all’esito della fase camerale partecipata.
In conclusione, la Corte ha qualificato l’impugnazione come opposizione e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Cagliari, affinché venga espletata la relativa fase ai sensi degli artt. 676, 667, comma 4, e 666 cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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