Il giudicato esclude il ne bis in idem dedotto in esecuzione (Cass. pen. Sez. 1 n. 12539 del 02.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La questione relativa alla sussistenza del ne bis in idem tra reati oggetto di diverse sentenze di condanna, già proposta e decisa nel giudizio di cognizione, è coperta dal giudicato e non può essere riproposta davanti al giudice dell’esecuzione. L’identità del fatto, ai fini della preclusione, sussiste solo in presenza di corrispondenza storico-naturalistica tra le fattispecie, considerate in tutti i loro elementi costitutivi e con riguardo alle circostanze di tempo, luogo e persona; la valutazione deve fare riferimento non solo ai termini delle contestazioni ma anche all’effettivo contenuto dell’accertamento, mentre la comunanza delle fonti di prova e la diversità del ruolo rivestito non sono criteri decisivi. In tema di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, l’autonomia decisionale e operativa dei due sodalizi esclude la violazione del divieto di bis in idem.

Il Fatto

Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva respinto l’istanza del condannato volta al riconoscimento del ne bis in idem tra i reati di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 oggetto di quattro distinte sentenze di condanna, relative a periodi temporali diversi e a contesti associativi ritenuti differenti per composizione, vertice e modalità operative. Avverso tale ordinanza il condannato ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

Con i motivi di ricorso, in particolare, si sosteneva la continenza tra le associazioni e l’irrilevanza della diversità del ruolo rivestito, nonché l’assorbimento temporale di una contestazione nell’altra, in ragione del carattere perdurante della condotta associativa.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha affrontato congiuntamente i motivi, distinguendo le diverse posizioni processuali. Con riferimento al rapporto tra il reato della prima sentenza e gli altri, il ricorso è stato ritenuto inammissibile: la questione era stata già dedotta nel giudizio di cognizione e decisa dalla sentenza della Sez. 6, n. 5547 del 2022, che aveva respinto il ricorso, affermando la radicale diversità dei fatti. Tale decisione, non essendo stata utilmente impugnata, ha formato il giudicato, con la conseguenza che la questione non poteva essere riproposta in sede di esecuzione.

Quanto al rapporto tra il reato della terza sentenza e quelli delle sentenze seconda e quarta, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per mancanza di specificità (Sez. 2, n. 17281 del 2019), non confrontandosi con il percorso logico dell’ordinanza impugnata. Il giudice dell’esecuzione aveva fondato la diversità non sul ruolo del condannato, bensì sulla diversità strutturale delle associazioni, per partecipi, ambito territoriale e modalità di condotta. La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 34655 del 2005, secondo cui l’identità del fatto richiede corrispondenza storico-naturalistica; nel caso di specie le fattispecie erano ontologicamente autonome, essendo irrilevante la parziale comunanza delle fonti di prova.

Infine, con riferimento alle sentenze seconda e quarta, l’argomento basato sull’estensione temporale della contestazione aperta è stato ritenuto infondato. Richiamando la Sez. 6, n. 19486 del 2018, la Corte ha precisato che occorre avere riguardo all’effettivo contenuto dell’accertamento, e non solo alla data iniziale e finale delle contestazioni. L’ordinanza impugnata aveva valorizzato le emergenze processuali da cui risultava che, dopo l’arresto del vertice, il condannato era divenuto il principale attore dello smercio e fornitore delle piazze di spaccio, realizzando un salto di qualità nella gestione. Tale motivazione, coerente con il principio dell’autonomia decisionale e operativa dei sodalizi (Sez. 6, n. 32058 del 2025), non presentava fratture logiche. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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