Tenuità del fatto: il giudice deve prima motivare che il reato c’è e che l’imputato l’ha commesso (Cass. pen. Sez. VI n. 12326 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, postulando l’accertamento del reato, impone al giudice di motivare anche in ordine alla sussistenza del fatto tipico, antigiuridico e colpevole, e alla sua attribuibilità all’imputato, sicché dev’essere annullata con rinvio la sentenza priva di motivazione sul punto. (Rv. 289815-01)
Il Fatto
Il Tribunale di Salerno aveva assolto l’imputato dal delitto di cui all’art. 392 cod. pen. (esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose) per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. L’imputato aveva proposto appello lamentando la totale assenza di motivazione sulla sussistenza del fatto-reato: il Tribunale, a suo dire, aveva omesso di esaminare le prove documentali e testimoniali acquisite in dibattimento, limitandosi a dichiarare applicabile la causa di non punibilità.
La Corte di appello di Salerno ha rilevato che la sentenza non era appellabile, ai sensi dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., e ha trasmesso gli atti alla Cassazione qualificando l’impugnazione come ricorso per cassazione a norma dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. Il procedimento è stato trattato in forma scritta. Sia il Procuratore generale sia il difensore hanno chiesto l’annullamento con rinvio al Tribunale di Salerno.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione affronta prima due questioni preliminari. Sull’ammissibilità: l’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022, rende in ogni caso inappellabili le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa. La sentenza di proscioglimento per tenuità rientra tra le sentenze di proscioglimento (Sez. U, n. 23406 del 30/01/2025) e il reato contestato è punito con la sola pena pecuniaria. L’errata qualificazione del mezzo da parte dell’imputato non comporta però inammissibilità, in forza del principio di conservazione degli atti e del favor impugnationis espresso dall’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. Sull’interesse a impugnare: la Corte ribadisce che l’imputato può impugnare il proscioglimento per tenuità anche senza dedurre effetti nel giudizio civile o amministrativo di danno, perché ha comunque interesse a rimuovere il pregiudizio derivante dall’iscrizione della sentenza nel casellario giudiziale (Sez. 3, n. 36687 del 29/05/2019; Sez. 2, n. 9568 del 05/03/2026).
Nel merito, il motivo è fondato. L’art. 131-bis cod. pen. serve a espungere dal circuito penale fatti che hanno già superato il vaglio della tipicità, ma che per esigua offensività in concreto non giustificano la pena (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016). Il fatto non è punibile non perché inoffensivo, ma perché il legislatore, pur in presenza di un fatto tipico, antigiuridico e colpevole, ritiene inopportuno punirlo (Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022). La Corte richiama anche Corte cost. n. 173 del 2022, che ha dichiarato illegittimo l’art. 538 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevedeva che il giudice, prosciogliendo per tenuità, decida sulla domanda della parte civile: la sentenza per tenuità ha efficacia di giudicato nel giudizio civile quanto alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale e alla sua commissione da parte dell’imputato (art. 651-bis cod. proc. pen.) ed è iscritta nel casellario giudiziale. Si tratta, quindi, di una vera e propria sentenza di accertamento dell’illecito penale.
Da questo inquadramento discende, come immediato corollario, che il giudice che ravvisa i presupposti dell’art. 131-bis cod. pen. deve in primo luogo motivare sulla sussistenza del fatto tipico, antigiuridico e colpevole e sulla sua commissione da parte dell’imputato. Nella sentenza impugnata, invece, il giudice si era limitato a un resoconto sommario dell’istruttoria dibattimentale e alla constatazione che ricorrevano le condizioni per la non punibilità: una radicale mancanza di motivazione sulla sussistenza del fatto.
La Corte annulla la sentenza con rinvio per nuovo giudizio ad altro giudice del medesimo ufficio, cioè al Tribunale di Salerno. In termini pratici: chi viene assolto per tenuità non è un assolto “pieno”, subisce l’iscrizione nel casellario e può essere chiamato a rispondere in sede civile; per questo ha diritto a una decisione che spieghi perché il reato risulta accertato a suo carico.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 131-bis c.p. – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
- Art. 392 c.p. – Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose
- Art. 538 c.p.p. – Condanna per la responsabilità civile
- Art. 568 c.p.p. – Regole generali
- Art. 593 c.p.p. – Casi di appello
- Art. 651-bis c.p.p. – Efficacia della sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto nel giudizio civile o amministrativo di danno