Usura a consumazione prolungata: prescrizione dall’ultima riscossione (Cass. pen. Sez. II n. 23822 del 26.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il delitto di usura è reato a consumazione prolungata: i pagamenti eseguiti in adempimento dell’originario patto usurario non costituiscono post factum non punibile, ma integrano la condotta tipica e individuano il momento consumativo. Ai sensi dell’art. 644-ter cod. pen., la prescrizione decorre dal giorno dell’ultima riscossione degli interessi o del capitale. La censura che contesti la data di consumazione incorrendo in un diverso apprezzamento delle emergenze probatorie è inammissibile in sede di legittimità. La Cassazione, giudice della motivazione e dell’osservanza della legge, non può divenire giudice del contenuto della prova.

Il Fatto

Il ricorrente impugna la sentenza con cui la Corte di appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, lo ha condannato per il reato di cui all’art. 644 cod. pen., previa declaratoria della sopravvenuta prescrizione del reato di cui all’art. 629 cod. pen.

Con il primo motivo deduce la violazione degli artt. 597 cod. proc. pen. e 157 cod. pen., sostenendo che il giudice di appello avrebbe illegittimamente riformato in peius la decisione di primo grado, escludendo l’estinzione del reato di usura. La difesa assume che la consumazione dovesse essere retrodatata al 2005, con applicazione della disciplina previgente e maturazione della prescrizione nel 2016. Gli ulteriori motivi attengono alla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati di usura e di estorsione e al diniego delle attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal rilievo che il delitto di usura integra un reato a consumazione prolungata. I pagamenti effettuati in esecuzione dell’originario patto illecito non rilevano quale post factum non punibile: costituiscono parte integrante della condotta tipica e ne individuano il momento consumativo, dal quale va computato il termine prescrizionale. Il Collegio richiama sul punto Sez. II n. 35878 del 23.09.2020 e Sez. II n. 26040 del 16.04.2025.

Su questa premessa la sentenza impugnata ha correttamente applicato l’art. 644-ter cod. pen., secondo cui la prescrizione decorre dal giorno dell’ultima riscossione degli interessi o del capitale. Nel caso di specie il dies a quo coincide con il 27 dicembre 2007, data dell’ultimo assegno percepito in esecuzione dell’accordo usurario. La prospettazione difensiva di una retrodazione al 2005 non merita condivisione: la documentazione bancaria ha dimostrato che la persona offesa continuò a effettuare versamenti in favore del ricorrente fino a quella data, erogazioni ragionevolmente ricondotte all’originario rapporto illecito.

Tale ricostruzione poggia su accertamenti in fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà interna né di manifesta illogicità della motivazione. L’apprezzamento di merito, sorretto da adeguata e congrua motivazione, si sottrae al sindacato di legittimità. Accertate inoltre plurime cause di sospensione per complessivi 758 giorni, il termine massimo di prescrizione maturerà il 24 ottobre 2028: la dedotta estinzione del reato è insussistente.

Il secondo e il terzo motivo, articolati esclusivamente in fatto, fuoriescono dai limiti del giudizio di legittimità. Non spetta alla Corte una rilettura degli elementi probatori né l’adozione di nuovi parametri di ricostruzione dei fatti. La valutazione della credibilità della persona offesa è questione di fatto, non rivalutabile in sede di legittimità salvo manifeste contraddizioni, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 41461 del 19.07.2012. La testimonianza della persona offesa sulla natura esorbitante degli interessi può costituire di per sé prova dell’elemento oggettivo del reato, senza necessità di indicazioni di dettaglio (Sez. II n. 10191 del 15.12.2023).

Quanto al diniego delle attenuanti generiche, la Corte territoriale ha valorizzato la gravità dei fatti, l’intensità del dolo e il comportamento non collaborativo del ricorrente. L’incensuratezza non comporta automaticamente la concessione del beneficio e il giudice di merito non deve prendere in esame tutti gli elementi dedotti, bastando il riferimento a quelli ritenuti decisivi (Sez. III n. 2233 del 17.06.2021). Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese della parte civile, liquidate in euro 3686,00 oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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