Revoca della sospensione condizionale e reato abituale: rileva il perfezionamento (Cass. pen. Sez. I n. 23821 del 26.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revoca della sospensione condizionale della pena per la commissione di un reato nel termine quinquennale, ai fini dell’art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen. occorre individuare il momento in cui il reato si è perfezionato. Per i reati abituali la commissione del fatto deve intendersi avvenuta non nel momento della consumazione, coincidente con l’ultimo degli atti della sequenza criminosa, bensì con la realizzazione del nucleo minimo della condotta sufficiente a integrare la fattispecie incriminatrice. Il giudice dell’esecuzione, nel rispetto dei limiti del giudicato, può interpretare la sentenza irrevocabile e ricavarne gli elementi, anche non espressamente enunciati, necessari alle finalità esecutive, senza che sia configurabile un autonomo potere istruttorio sostitutivo di quello del giudice della cognizione.

Il Fatto

Il giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di Milano ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa al ricorrente con due precedenti sentenze di patteggiamento, la prima divenuta irrevocabile nel 2010 e la seconda nel 2014. La revoca è stata fondata sul fatto che, con una successiva sentenza dello stesso giudice in data 14/07/2022, divenuta irrevocabile nel 2022, l’interessato era stato condannato per il delitto di maltrattamenti in famiglia di cui all’art. 572 cod. pen., contestato come commesso dal 2015 in permanenza.

Il difensore ha impugnato l’ordinanza deducendo l’erronea determinazione della data di consumazione del delitto abituale, la mancata indicazione del fatto in forma chiara e precisa nell’imputazione e la difformità tra fatto contestato e fatto oggetto di condanna. Ha inoltre censurato il mancato esercizio dei poteri istruttori in sede esecutiva.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla norma invocata. L’art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen. consente la revoca del beneficio quando il condannato commetta un ulteriore reato entro il termine di cinque anni dall’irrevocabilità della sentenza di condanna. Il punto controverso è stabilire quando, per i reati abituali, debba ritenersi avvenuta la commissione.

Il Collegio richiama un proprio precedente, Sez. I n. 30446 del 14/05/2025, reso in materia di effetti estintivi del patteggiamento ma con problematica assimilabile. Vi si afferma che la commissione di un fatto penalmente rilevante nel termine ostativo all’estinzione, per i reati abituali, deve intendersi avvenuta nel momento del perfezionamento della fattispecie incriminatrice, e dunque con la realizzazione del nucleo minimo della condotta, e non nel momento della consumazione, coincidente con l’ultimo degli atti della sequenza criminosa.

Applicando tale principio, la Corte osserva che la condotta è contestata a decorrere dal 2015 in permanenza: tale riferimento temporale segna l’epoca del primo prodursi del requisito dell’abitualità e ricade nell’arco dei cinque anni dall’irrevocabilità di entrambe le precedenti sentenze.

Il giudice dell’esecuzione ha tratto la dimostrazione del perfezionamento dal dettagliato esame delle motivazioni del giudice della cognizione, insuscettibili di rivisitazione in sede esecutiva. Irrilevante è che le condotte si siano poi intensificate: il nucleo minimo era già integrato in epoca antecedente. La Corte richiama sul punto Sez. I n. 7512 del 31/01/2025, Sez. I n. 10285 del 01/10/2019 e Sez. I n. 14984 del 13/03/2019, che riconoscono al giudice dell’esecuzione il potere-dovere di interpretare il giudicato e di esplicitarne contenuto e limiti, ricavando dalla sentenza irrevocabile tutti gli elementi necessari alle finalità esecutive.

Il ricorso si risolve così in una lettura alternativa dei contenuti della sentenza, già interpretata con motivazione plausibile. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ritiene del tutto inammissibile, perché prefigura un potere istruttorio integrativo e sostitutivo rispetto a quello del giudice della cognizione. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese processuali e ordine di oscuramento.

Nota della Redazione

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