Ricorso inammissibile se non si confronta con la doppia conforme (Cass. pen. Sez. VII n. 4894 del 06.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che ripropone i motivi già dedotti in appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile. Quando la sentenza di appello si fonda sulla cosiddetta doppia conforme, la motivazione è sufficiente se richiama per relationem quella di primo grado e valuta gli elementi probatori a sostegno dell’accusa. Il dubbio idoneo a introdurre un’ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti è solo quello ragionevole, che trovi conforto nella logica: il dubbio puramente congetturale, seppure plausibile, non basta. Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato con il numero dei lavoratori irregolari impiegati e con l’assenza di elementi positivamente valutabili, non essendo sufficienti la mera incensuratezza o la lontananza nel tempo del fatto.

Il Fatto

La ricorrente è stata condannata in primo grado, con conferma in appello, alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 18.000 di multa per il reato di cui all’art. 22, commi 12 e 12-bis, d.lgs. n. 286/1998, per avere impiegato nella propria azienda quattro lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno.

Avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 31 maggio 2024 la condannata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo il vizio di motivazione sulla prova del reato e la carenza di motivazione sull’omessa concessione delle attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile quanto ai motivi di merito, perché la ricorrente si è limitata a ripetere i motivi di appello senza confrontarsi con la sentenza impugnata. Questa, riportandosi alla sentenza di primo grado nella forma della doppia conforme, aveva già esaminato i motivi e li aveva ritenuti infondati con motivazione sufficiente e non manifestamente illogica.

Quanto alla prova del reato, la Corte ha valorizzato la circostanza che gli operatori di polizia avevano sorpreso i quattro stranieri intenti a svolgere esattamente la medesima attività dei quattro lavoratori regolarmente assunti, anch’essi presenti, ognuno addetto a una propria postazione di lavoro.

La Corte ha osservato che è irrilevante il mancato rinvenimento di contratti di lavoro o di elementi da cui dedurre l’instaurazione di un rapporto lavorativo regolare, stante la illiceità dell’assunzione.

Anche la tesi alternativa suggerita dalla difesa — presenza occasionale dei lavoratori, a titolo di amicizia o per esigenze personali — è stata esaminata e valutata non plausibile con motivazione sufficiente, seppure sintetica, in assenza di riscontri. La Corte ha richiamato il principio per cui il dubbio idoneo a introdurre un’ipotesi alternativa è solo quello ragionevole, che trovi conforto nella logica: non può fondarsi su un’ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile (Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, Rv. 281647).

Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: il diniego delle attenuanti generiche è stato ampiamente motivato con riferimento all’elevato numero di clandestini impiegati, pari a quello dei lavoratori regolarmente assunti e quindi costituente metà della forza-lavoro, e all’assenza di elementi positivamente valutabili, non essendo tali la mera incensuratezza o la lontananza nel tempo del fatto.

Non sussistendo alcuno dei vizi motivazionali dedotti, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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