Impossibilità di collaborare circoscritta ai fatti del reato ostativo (Cass. pen. Sez. I n. 24024 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio sulla concessione di benefici penitenziari a condannati per delitti ostativi di prima fascia, ai sensi dell’art. 4-bis, comma 1, ord. pen., l’accertamento dell’impossibilità di un’utile collaborazione con la giustizia è circoscritto alle circostanze e situazioni di fatto riferibili alle sole contestazioni mosse al condannato nei processi conclusi con le sentenze di condanna poste in esecuzione. Esso non può essere dilatato sino a ricomprendervi ulteriori contenuti informativi diretti a reprimere o prevenire condotte criminose diverse, profilo che attiene alla distinta figura della collaborazione effettiva di cui all’art. 58-ter, comma 1, ord. pen. Il giudice di sorveglianza, a fronte di un ruolo non secondario del condannato nel sodalizio e della mancata collaborazione, deve valutare adeguatamente la persistenza di residui spazi collaborativi e di profili investigativi suscettibili di approfondimento.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Firenze, in pendenza di domanda di affidamento in prova al servizio sociale, ha dichiarato l’impossibilità della collaborazione con la giustizia da parte di un detenuto condannato per i delitti di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309/1990.
Il condannato era stato riconosciuto cassiere di un’organizzazione dedita al traffico di cocaina ed eroina. Il Tribunale ha ritenuto non ragionevole pretendere ulteriori dichiarazioni collaborative, a fronte di un quadro processuale già chiaro e definito e delle mansioni ascritte all’istante, estraneo alle fasi decisionali delle operazioni di acquisto e cessione dello stupefacente. Avverso l’ordinanza ricorre il Procuratore generale, denunciando vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla diciplina transitoria dettata dall’art. 3 d.l. n. 162/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 199/2022. Per i reati ostativi commessi prima dell’entrata in vigore della novella, i benefici possono essere concessi in caso di collaborazione impossibile, purché siano acquisiti elementi tali da escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata.
Il Collegio ricorda che l’introduzione della collaborazione impossibile quale succedaneo della collaborazione effettiva si deve alla giurisprudenza costituzionale, che ha esteso per via esegetica il concetto di collaborazione irrilevante: alle ipotesi in cui il contributo del condannato sia insignificante per la limitata partecipazione al fatto criminoso, come accertata in sentenza (Corte cost. n. 357 del 1994), e ai casi di collaborazione inutile, per essere già stato raggiunto in sentenza l’accertamento integrale dei fatti e delle responsabilità (Corte cost. n. 68 del 1995). La collaborazione è impossibile quando non vi sono informazioni ulteriori da fornire, oppure quando la posizione del condannato nel sodalizio non gli consente di conoscere fatti e compartecipi di livello superiore (Corte cost. n. 306 del 1993).
L’impossibilità della collaborazione, già prevista dal comma 1-bis dell’art. 4-bis ord. pen. nel testo antecedente al d.l. n. 162/2022, discende dall’integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità operato con sentenza irrevocabile, ovvero dalla limitata partecipazione al fatto criminoso. Resta fermo che non costituisce inesigibilità della collaborazione l’impossibilità di rendere un contributo processualmente rilevante determinata da condotta volontaria. Sul punto la Corte richiama propri precedenti (Sez. I n. 24056 del 2015; Sez. I n. 11313 del 2017).
Il passaggio decisivo riguarda l’ambito dell’accertamento. Secondo la giurisprudenza di legittimità, l’impossibilità di un’utile collaborazione è circoscritta, stante il tenore letterale della disposizione, alle sole circostanze e situazioni di fatto riferibili alle contestazioni mosse al condannato nei processi conclusi con le sentenze di condanna in esecuzione, senza poter essere dilatata fino a ricomprendervi gli ulteriori contenuti informativi finalizzati alla repressione o prevenzione di condotte criminose diverse: tale requisito inerisce alla diversa figura della collaborazione effettiva (Sez. I n. 7968 del 2016; Sez. I n. 51891 del 2019; Sez. I n. 14158 del 2020).
A questi principi non si è conformato il provvedimento impugnato. La motivazione è carente poiché, a fronte di un ruolo tutt’altro che secondario dell’istante quale cassiere della congrega, ha superato il dato della mancata collaborazione senza valutare adeguatamente la sussistenza di residui spazi collaborativi e di profili investigativi suscettibili di approfondimento, con particolare riguardo alla destinazione dei profitti dell’attività illecita. Tale aspetto rileva ai fini del compiuto accertamento delle dinamiche del reato associativo per cui è intervenuta condanna. Il parere reso dal Procuratore della Repubblica, espressamente richiamato nel provvedimento impugnato, aveva evidenziato l’assenza di condotte positive del condannato; il Tribunale non ne ha tratto le necessarie inferenze. L’ordinanza è pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Firenze.
Nota della Redazione
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