Inammissibile il ricorso per motivi aspecifici e ripropositivi delle doglianze di appello (Cass. pen. Sez. II n. 21675 del 11.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi siano aspecifici o manifestamente infondati, non confrontandosi criticamente con la motivazione del provvedimento impugnato e limitandosi a riproporre le doglianze già avanzate in appello. In tema di giudizio abbreviato condizionato, la prova richiesta dall’imputato si considera necessaria solo ove risulti indispensabile a un solido e decisivo supporto logico-valutativo per la deliberazione su un qualsiasi aspetto della regiudicanda. Il controllo del giudice dibattimentale sul rigetto del rito condizionato operato in udienza preliminare avviene secondo una valutazione ex ante, potendo le indicazioni sopravvenute dall’istruttoria espletata operare come criterio ausiliario e non risolutivo. I motivi nuovi in appello incontrano il limite del riferimento ai motivi principali, non potendo allargare il petitum con censure non tempestivamente formalizzate.

Il Fatto

La Corte di appello di Bari, con sentenza del 03.12.2025, confermava la pronuncia del Tribunale di Foggia del 07.11.2024, con la quale l’imputato era stato condannato, tra l’altro, al pagamento delle spese del grado. Avverso tale sentenza il difensore di fiducia proponeva ricorso per cassazione articolando quattro motivi.

Il primo motivo censurava la legittimità del diniego opposto alla richiesta di giudizio abbreviato condizionato, deducendo la confusione tra il concetto di necessità della prova e quelli di novità o superfluità. Il secondo motivo contestava l’esclusione della continuazione con i reati giudicati con separata sentenza irrevocabile. Il terzo motivo riguardava la dichiarazione di inammissibilità di un motivo nuovo depositato nel giudizio di appello e la mancata rinnovazione dibattimentale. Il quarto motivo lamentava una motivazione stereotipata sugli aumenti di pena per i reati satellite.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi aspecifici o manifestamente infondati. Quanto al primo motivo, i giudici di legittimità hanno ribadito il criterio consolidato secondo cui, in tema di giudizio abbreviato, la prova sollecitata con la richiesta condizionata si considera necessaria solo se indispensabile a un solido supporto logico-valutativo. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, la Corte ha precisato che il controllo sul rigetto operato in udienza preliminare deve svolgersi con valutazione ex ante, restando le indicazioni sopravvenute dall’istruttoria un criterio ausiliario e non risolutivo.

La Corte di appello, applicando tale criterio, aveva ritenuto superfluo l’esame delle persone offese: le dichiarazioni già rese non erano state contestate dalla difesa e nessuna necessità di integrazione era stata prospettata. Il primo giudice, inoltre, aveva escluso l’aggravante delle più persone riunite sulla base degli atti di indagine acquisiti, non delle dichiarazioni alle quali era subordinata la richiesta di rito condizionato.

Il secondo motivo è stato reputato aspecifico. La Corte di appello aveva escluso la riconducibilità dei reati a un medesimo disegno criminoso, valorizzando le modalità e le circostanze delle condotte e la diversità delle vittime e dei concorrenti, pur prendendo atto della parziale identità dei reati. Si tratta di motivazione compiuta, con cui il ricorrente non si era confrontato criticamente.

Il terzo motivo è stato dichiarato aspecifico e infondato. I motivi nuovi incontrano il limite del necessario riferimento ai motivi principali, di cui devono costituire mero sviluppo, senza allargare il petitum con censure non tempestivamente formalizzate. Nel caso di specie, il motivo aggiunto depositato l’8 novembre 2025 attingeva l’affermazione di responsabilità penale, risultando sganciato dai motivi originari di appello. Correttamente, dunque, era stata dichiarata l’inammissibilità, con assorbimento della richiesta di rinnovazione istruttoria a esso collegata.

Il quarto motivo è stato giudicato meramente reiterativo. La sentenza impugnata aveva dato rilievo, nella determinazione degli aumenti di pena ai sensi dell’art. 81, comma secondo, cod. pen., alla concreta gravità dei fatti e alla personalità dell’imputato, nei cui confronti risultava contestata e ritenuta la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. All’inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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