Sorveglianza speciale: dolo generico e inammissibilità del ricorso generico (Cass. pen. Sez. VII n. 6348 del 17.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della sussistenza del delitto di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è sufficiente il dolo generico, costituito dalla consapevolezza degli obblighi da adempiere per effetto della condizione di sorvegliato speciale e dalla cosciente volontà del loro inadempimento, non rilevando le finalità che abbiano determinato la condotta. La valutazione sulla causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. è rimessa al giudice di merito, che può escludere l’occasionalità del comportamento valorizzando le risultanze del casellario. Il ricorso che si limiti a contestare in modo generico la motivazione della sentenza impugnata è inammissibile.

Il Fatto

La vicenda riguarda un soggetto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza. Secondo l’accusa, egli avrebbe violato le prescrizioni inerenti a tale obbligo recandosi in un Comune diverso a bordo di una bicicletta.

Il giudice di primo grado lo aveva ritenuto responsabile del delitto di cui all’art. 75 d.lgs. n. 159/2011. La Corte di appello di Messina, con sentenza del 27.09.2024, ha confermato la condanna. Il condannato ha quindi proposto ricorso per cassazione, eccependo la mancanza dell’elemento soggettivo del reato e la mancata motivazione sul diniego della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha esaminato anzitutto il primo motivo, relativo alla pretesa assenza dell’elemento soggettivo. Il ricorrente aveva meramente enunciato tale doglianza, senza confrontarsi con l’orientamento consolidato della Corte secondo cui per il delitto in questione è sufficiente il dolo generico.

Richiamando Sez. I n. 11929 del 02.02.2024 e Sez. I n. 21284 del 19.07.2016, il Collegio ha ribadito che il dolo si sostanzia nella consapevolezza degli obblighi derivanti dalla condizione di sorvegliato speciale e nella cosciente volontà del loro inadempimento, restando irrilevanti le finalità che hanno determinato la condotta.

Quanto al secondo motivo, concernente la causa di non punibilità dell’art. 131-bis cod. pen., la Corte ha rilevato che la sentenza di appello aveva valorizzato le risultanze del casellario giudiziale, concludendo per la sussistenza dell’inclinazione del soggetto alla violazione delle regole impostegli ed escludendo l’occasionalità del comportamento. A ciò si aggiungeva la valutazione, logica e insindacabile, sulle modalità di commissione della violazione.

Il Collegio ha quindi osservato che, di fronte a tale motivazione, il ricorrente si era posto in termini del tutto generici, confutativi e comunque decentrati rispetto alla complessiva ratio decidendi della sentenza impugnata. Da qui la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali.

La Corte ha inoltre applicato la sanzione pecuniaria, rilevando l’assenza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, e ha condannato il ricorrente al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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