Inammissibile il ricorso che reitera i motivi già disattesi in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 26955 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per manifesta infondatezza, il ricorso per cassazione che si risolva nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dal giudice di merito, senza censurare la congruenza e la logicità della motivazione impugnata. In tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice di merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità purché non contraddittoria e dia conto, anche mediante richiamo, degli elementi indicati nell’art. 133 cod. pen. ritenuti preponderanti. La manifesta infondatezza dei motivi comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma dovuta alla Cassa delle ammende.
Il Fatto
La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 07.10.2025, previa rideterminazione del solo trattamento sanzionatorio, aveva confermato nel resto la sentenza del Tribunale di Parma del 07.01.2025, emessa all’esito di giudizio abbreviato, con cui era stata affermata la penale responsabilità dell’imputato per due reati di concorso in rapina aggravata e di resistenza a pubblico ufficiale, commessi il 7 e 8 ottobre 2024.
Avverso tale pronuncia il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e i vizi di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità del fatto, richiamata nella sentenza della Corte costituzionale n. 86/2024, e delle attenuanti generiche per entrambi i reati di rapina.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha riunito i due motivi e li ha dichiarati manifestamente infondati, rilevando che essi si risolvono nella pedissequa reiterazione delle doglianze già proposte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito.
Quanto alla lieve entità del fatto, i giudici di legittimità osservano che la Corte territoriale, con motivazione congrua, logica e rispondente ai principi di diritto che regolano la materia, ha spiegato le ragioni ostative al riconoscimento dell’attenuante. In particolare, l’azione predatoria era risultata ben strutturata e pianificata, le rapine erano state compiute in un breve arco temporale e l’allusione all’uso di un’arma, pur non contestata come circostanza aggravante, concorre comunque ad aggravare l’offensività del fatto.
Con riguardo alle circostanze attenuanti generiche, la Corte d’appello, con motivazione parimenti congrua, ha ritenuto che le stesse non potessero essere concesse, non ravvisandosi specifiche ragioni in tal senso né risultando valorizzabili gli argomenti difensivi. Il diniego è stato fondato sul richiamo ai precedenti penali dell’imputato.
Nel percorso argomentativo la Corte richiama espressamente il principio per cui, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittorio e riferito agli elementi dell’art. 133 cod. pen. considerati preponderanti. Il Collegio cita in tal senso Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, ove è stato ritenuto sufficiente, ai fini dell’esclusione delle generiche, il richiamo ai numerosi precedenti penali dell’imputato.
Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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