Inammissibile il ricorso su jammer non funzionante e motivo nuovo in Cassazione (Cass. pen. Sez. VII n. 24078 del 30.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Non sussiste alcun obbligo del giudice di appello di disporre accertamenti istruttori, ai sensi dell’art. 603, comma 2, cod. proc. pen., su una circostanza di fatto — il mancato funzionamento di un dispositivo atto allo scasso — dedotta per la prima volta dall’imputato solo in gravame, ove la stessa non risulti nuova, sopravvenuta o scoperta dopo il giudizio di prime cure. La relativa doglianza, in quanto tardiva, è priva di rilievo e il diniego di verifica rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito. È inoltre inammissibile, perché proposta per la prima volta in sede di legittimità, la censura relativa al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

Il Fatto

La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 1° dicembre 2025, confermava la condanna di un imputato alla pena di mesi tre e giorni quindici di arresto e 7.500 euro di ammenda per i reati di cui agli artt. 707 cod. pen. e art. 4 legge n. 110/1975. La vicenda riguardava il rinvenimento in possesso dell’imputato di un jammer e di altri oggetti ritenuti idonei allo scasso.

Avverso il provvedimento il difensore proponeva ricorso per cassazione articolando quattro motivi: la non integrazione del reato per il possesso di un jammer rotto; la carenza di motivazione sull’idoneità allo scasso degli oggetti sequestrati; la necessità di verifica sul funzionamento del dispositivo, questione introdotta solo in appello; l’illegittimo diniego delle attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, la Corte ha rilevato che il mancato funzionamento del jammer era stato affermato dal difensore solo nell’atto di appello, mai dall’imputato né nell’immediatezza del controllo. Per tale ragione, prima ancora che per l’assenza di riscontri probatori, la deduzione è stata ritenuta tardiva e proveniente da soggetto diverso dal diretto interessato.

Si trattava, osserva la Corte, di circostanza mai dedotta in primo grado, benché non nuova, né sopravvenuta, né scoperta successivamente: rispetto al suo accertamento non sussiste alcun obbligo del giudice del gravame, ai sensi dell’art. 603, comma 2, cod. proc. pen. Il giudice di appello ha esplicitato le ragioni del diniego, decisione rientrante nei suoi poteri discrezionali.

Anche il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato: la Corte territoriale ha dato ampio conto delle ragioni della sussistenza del reato di cui all’art. 707 cod. pen., valorizzando le modalità di detenzione degli arnesi, le circostanze e le modalità del rinvenimento, nonché il tempo e il luogo dello stesso. Le lacune motivazionali prospettate non risultano quindi riscontrabili nel provvedimento impugnato.

Il terzo motivo è stato dichiarato infondato per le ragioni già esposte in ordine alla tardività della deduzione. Il quarto motivo è stato reputato manifestamente infondato, poiché introduce una doglianza mai sottoposta ai giudici del merito e perciò non proponibile per la prima volta in sede di legittimità.

All’inammissibilità del ricorso sono conseguite la condanna alle spese processuali e il pagamento di 3.000 euro a favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., in assenza di elementi per ritenere il ricorrente incolpevole nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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