Minaccia e vizio di motivazione nel ricorso al giudice di pace (Cass. pen. Sez. 7 n. 19470 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Avverso le sentenze pronunciate per i reati di competenza del giudice di pace, il ricorso per cassazione è ammesso per la sola violazione di legge, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis d.lgs. n. 274/2000. Ne consegue che è inammissibile il motivo di ricorso che denunzia un vizio di motivazione, come la mancata o erronea valutazione delle fonti probatorie, poiché tale censura è estranea al sindacato di legittimità e non può essere dedotta in sede di legittimità. L’eventuale errore di diritto nell’applicazione della legge penale deve essere dedotto nei termini tassativi del vizio di violazione di legge.
Il Fatto
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Nola che, decidendo in sede di appello, aveva confermato la sentenza di condanna del Giudice di pace di Nola. Il giudice di primo grado aveva ritenuto il ricorrente responsabile del reato di minaccia di cui all’art. 612 cod. pen., condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. La vicenda traeva origine dalla pronuncia di un giudice di pace, essendo il reato di minaccia di competenza di tale giudice.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, nel valutare l’unico motivo di ricorso, ha rilevato che, in base alla disciplina introdotta dal d.lgs. n. 11/2018, il ricorso per cassazione avverso le sentenze di appello pronunciate per i reati di competenza del giudice di pace è consentito esclusivamente per la sola violazione di legge. Il ricorrente, invece, aveva dedotto la violazione dell’art. 606, lett. b), cod. proc. pen., ovvero un vizio di motivazione, che non è ammesso in tale specifico rito.
La Corte ha precisato che il motivo, pur lamentando un errore di diritto nell’applicazione dei principi che definiscono il reato, era in realtà volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, operazione estranea al sindacato di legittimità. La doglianza non era, infatti, supportata dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti della prova da parte dei giudici di merito, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità. Perché un tale vizio possa essere considerato, è necessario identificare l’atto processuale di riferimento, individuare l’elemento fattuale incompatibile con la ricostruzione della sentenza, dimostrare la verità di tale elemento e provare la decisività dell’errore, requisiti non soddisfatti nel caso di specie.
La Corte ha infine richiamato i propri precedenti, secondo cui la censura non può limitarsi ad addurre l’esistenza di atti processuali non considerati o non correttamente interpretati dal giudice, quando tali atti non abbiano carattere di decisività. In assenza di tali presupposti, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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