Legittimazione all’impugnazione della confisca per il solo imputato, non proprietario dei beni (Cass. pen. Sez. 3 n. 3249 del 27.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’impugnazione è inammissibile quando è proposta da chi non è legittimato o, pur essendolo, non ha interesse ad impugnare, dovendo tale interesse essere concreto e attuale e correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento impugnato. La legge processuale non ammette l’esercizio del diritto di impugnazione che ha di mira la sola esattezza teorica della decisione, senza che alla posizione giuridica del soggetto derivi alcun risultato pratico favorevole. Ne consegue che l’imputato, persona fisica, non ha interesse a ricorrere avverso la confisca diretta del profitto del reato disposta su beni di cui non è proprietario, atteso che dagli stessi non potrebbe comunque mai essere disposta la restituzione in suo favore: in tal caso egli persegue un interesse di mero fatto, privo di concretezza e attualità.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d’appello di Brescia che, in riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per il delitto di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74/2000 perché estinto per prescrizione, revocando la confisca per equivalente ma confermando la confisca diretta del profitto, fino all’importo di euro 871.935,05, delle somme di denaro disponibili presso la società che aveva beneficiato della condotta. Con tre motivi di ricorso, aventi comune oggetto la confermata confisca diretta, il ricorrente ne deduceva l’impossibilità in caso di declaratoria di prescrizione e il difetto di motivazione in ordine alla effettività delle prestazioni fatturate alla società.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rilevato che tutti i motivi di ricorso avevano ad oggetto la confisca diretta del profitto disposta sulle somme nella disponibilità della società beneficiaria della condotta, e ha ravvisato la carenza di interesse ad impugnare del ricorrente, in quanto persona fisica non titolare di alcuna situazione giuridica soggettiva attiva lesa dal provvedimento ablatorio. È stato quindi richiamato il principio secondo cui, per proporre impugnazione, è necessario avervi interesse ai sensi dell’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., interesse che deve essere concreto e attuale e che sussiste solo se l’impugnazione sia idonea a costituire una situazione pratica più vantaggiosa per l’impugnante.
La specificazione contenuta nell’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. rende chiara la distinzione tra legittimazione a proporre impugnazione e interesse ad impugnare: l’impugnazione è lo strumento processuale per ottenere un risultato concreto e può essere utilizzata solo da chi, essendo legittimato, abbia anche interesse, pena altrimenti la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. a, cod. proc. pen.
La Corte ha fatto propria la massima delle Sezioni Unite, richiamata in motivazione, per la quale la legge processuale non ammette l’esercizio del diritto di impugnazione finalizzato alla sola esattezza teorica della decisione, senza che dalla posizione giuridica del soggetto derivi alcun risultato pratico favorevole. In applicazione di tale principio, è stata affermata la carenza di interesse dell’imputato che abbia impugnato il capo relativo alla confisca, qualora la questione sulla legittimità di quest’ultima sia meramente teorica e astratta, come nel caso di beni dei quali l’imputato non potrebbe comunque ottenere la restituzione.
Nel caso di specie, il ricorrente non era proprietario dei beni in sequestro, dei quali non avrebbe mai potuto ottenere la restituzione in proprio favore: egli, ancorché imputato, perseguiva un interesse di mero fatto, privo di concretezza e attualità. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., aumentata nel massimo edittale in considerazione delle ragioni dell’inammissibilità.
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Nota della Redazione
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