Ricorso in cassazione inammissibile per motivi di merito non specifici (Cass. pen. Sez. VII n. 24427 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione i cui motivi si risolvano nella pedissequa reiterazione delle censure già proposte in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito, omettendo la critica argomentata avverso la sentenza impugnata. Esula dai poteri della Corte di cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito. Rientra nella discrezionalità del giudice di merito la graduazione della pena, che si esercita in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 cod. pen., con onere motivazionale assolto attraverso il riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bari, con sentenza del 29.05.2025, aveva confermato la dichiarazione di responsabilità del ricorrente per il reato di rapina, ritenendo integrata la fattispecie tanto sotto il profilo materiale quanto sotto quello soggettivo.
Avverso tale decisione il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: l’erronea valutazione delle risultanze probatorie, la mancata riqualificazione del fatto nel reato di furto aggravato da destrezza e l’eccessività della pena irrogata.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che nessuno dei motivi è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità.
Il primo motivo, incentrato sulla pretesa violazione di legge e sul vizio di motivazione in ordine alla responsabilità per la rapina, risulta finalizzato a ottenere una ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito. Quest’ultimo ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento nelle pagine della sentenza dedicate alla disamina delle risultanze probatorie, con motivazione esente dai vizi dedotti. La Corte richiama il principio per cui esula dai propri poteri la rilettura degli elementi di fatto, richiamando Sez. U, n. 6402 del 30.04.1997.
Il secondo motivo, relativo alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di furto aggravato da destrezza, è privo di specificità perché non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, che ha invece congruamente esaminato il corretto inquadramento giuridico della vicenda, ritenendo corretta la sussunzione nell’alveo della rapina dei fatti commessi dall’aggressore in concorso con il ricorrente.
Il terzo motivo, con cui si contesta l’eccessività della pena, è manifestamente infondato. Secondo l’indirizzo consolidato richiamato dalla Corte, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per la fissazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, da esercitarsi in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 cod. pen. Il riferimento è a Sez. 2, n. 36104 del 27.04.2017. Nella specie l’onere argomentativo risulta adeguatamente assolto mediante il richiamo alla gravità dei comportamenti, al considerevole valore economico del bene e alla personalità dell’imputato, desunta dai precedenti penali.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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