Il garage pertinenziale dell’abitazione rurale è privata dimora (Cass. pen. Sez. 5 n. 10466 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di furto aggravato ai sensi dell’art. 624-bis cod. pen., il garage funzionalmente collegato e materialmente contiguo a un’abitazione rurale non abitata in modo stabile dal titolare, ma da questi frequentata con regolarità per lo svolgimento di atti della vita privata, costituisce pertinenza della privata dimora. Non rileva, ai fini della qualificazione, che il proprietario abbia la residenza in luogo diverso, poiché ciò che conta è la destinazione effettiva del luogo a sede non occasionale di atti della vita privata, non aperto al pubblico e non accessibile a terzi senza il consenso del titolare. Il collegamento funzionale al tipo di attività prevale sulla contiguità fisica con l’abitazione.
Il Fatto
L’imputato, all’esito di giudizio abbreviato, era stato condannato in primo grado alla pena di anni 1, mesi 10 e giorni 10 di reclusione ed euro 266,65 di multa per il reato di tentato furto aggravato ex artt. 56, 110, 624-bis e 625, n. 2, cod. pen., commesso ai danni di un garage limitrofo a un’abitazione rurale. La Corte d’appello di Catania aveva confermato la sentenza di condanna, qualificando il garage come pertinenza della privata dimora.
Avverso la decisione proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo un unico motivo sviluppato in più punti: carenza motivazionale sulla responsabilità, erronea qualificazione del luogo come privata dimora con conseguente omessa riqualificazione del fatto come furto semplice e mancato proscioglimento per difetto di querela, nonché insufficienza motivazionale sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e sulla dosimetria della pena.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha preliminarmente distinto le doglianze in ragione dei loro autonomi oggetti, dichiarando inammissibili per genericità i punti di censura relativi all’affermazione di responsabilità e al trattamento sanzionatorio. I motivi, meramente assertivi, non allegavano gli elementi fondanti le proposte tesi né individuavano i punti della sentenza impugnata oggetto di critica, difettando del necessario confronto ex art. 581 cod. proc. pen., la cui funzione tipica è la critica argomentata al provvedimento impugnato (Cass. Sez. 6, n. 20377 del 2009, Rv. 243838; Cass. Sez. 6, n. 22445 del 2009, Rv. 244181; Cass. Sez. 2, n. 19951 del 2008, Rv. 240109).
Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto infondato. I giudici di merito avevano accertato che il garage, contiguo all’abitazione rurale presso cui la persona offesa si recava regolarmente per coltivare la terra, costituiva pertinenza della privata dimora, precisando che la circostanza della residenza del proprietario in luogo diverso non assume rilievo.
La giurisprudenza di legittimità richiamata conferma che rilevano, nella prospettiva di tutela dell’art. 624-bis cod. pen., i luoghi, anche destinati ad attività lavorativa o professionale, in cui si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, purché non aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare (Sez. 3, n. 33256 del 2022). Qualificabili come privata dimora sono tanto l’immobile non abitato ma non abbandonato (Sez. 4, n. 27678 del 2022, Rv. 283421) quanto quello funzionalmente destinato allo svolgimento di atti della vita privata (Sez. 5, n. 8346 del 2025, Rv. 287569).
In materia di pertinenza, rileva il collegamento funzionale al tipo di attività e non la semplice contiguità fisica: ogni bene idoneo ad arrecare un’utilità economica all’immobile principale o funzionalmente asservito al suo servizio in modo durevole può costituire pertinenza (Sez. 4, n. 50105 del 2023, Rv. 285470). La ratio della disposizione è tutelare i luoghi presso cui si svolgono attività della vita privata e i luoghi accessori.
Il ricorrente, ripetendo il motivo di appello senza confrontarsi compiutamente con le argomentazioni della sentenza impugnata, non ha scalfito l’accertamento della contiguità materiale e della correlazione funzionale del garage all’abitazione rurale. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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