Motivo non dedotto in appello inammissibile e particolare tenuità esclusa (Cass. pen. Sez. VII n. 24428 del 02.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo che introduce una censura non previamente dedotta come motivo di appello, secondo la prescrizione dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., quando il ricorrente non contesti specificamente il riepilogo dei motivi di gravame contenuto nella sentenza impugnata. È manifestamente infondata la doglianza relativa alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., poiché è adeguata la motivazione che dia conto dell’assenza anche di uno soltanto dei presupposti richiesti dalla norma. Il difetto del requisito della non abitualità della condotta, desumibile da plurimi episodi di aggressione, minacce e offese, giustifica il rigetto della richiesta.

Il Fatto

Il ricorrente è stato dichiarato responsabile del reato di danneggiamento, con riconoscimento della circostanza aggravante dell’esposizione alla pubblica fede. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 19/11/2024, ha confermato la condanna. Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi: il vizio di motivazione sulla sussistenza dell’aggravante e la violazione di legge per la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina il primo motivo e lo ritiene non consentito in sede di legittimità. La censura sull’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, come prescrive a pena di inammissibilità l’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Tale conclusione si ricava dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che il ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nel ricorso, se incompleto o non corretto.

La Corte chiarisce, inoltre, che la doglianza dedotta in appello riguardava un profilo diverso: l’inutilizzabilità probatoria del video estratto dal sistema di videosorveglianza installato dalla persona offesa. Proprio quel medesimo elemento viene ora utilizzato dal ricorrente per dimostrare l’esercizio di una vigilanza continua sul bene e, di conseguenza, l’esclusione dell’aggravante. Si tratta di un argomento nuovo, mai sottoposto al giudice di merito.

Quanto al secondo motivo, la Corte lo giudica manifestamente infondato. La motivazione che dia conto dell’assenza anche di uno solo dei presupposti richiesti dall’art. 131-bis cod. pen. è adeguata, quando quel presupposto risulti evidentemente decisivo. Il Collegio richiama, sul punto, Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678-01.

La Corte territoriale ha congruamente rilevato il difetto del requisito della non abitualità della condotta. I plurimi episodi di aggressione, minacce e offese posti in essere dall’imputato ai danni della persona offesa, maturati in un contesto di conflittualità di vicinato, escludono l’operatività della causa di esclusione della punibilità invocata.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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