Verifica della falsità e selezione nelle false generalità (Cass. pen. Sez. 5 n. 7697 del 26.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Integra il vizio di motivazione di cui all’art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. la sentenza di appello che confermi la condanna per il reato di false dichiarazioni sulla propria identità a pubblico ufficiale senza operare la cernita delle singole condotte contestate, al fine di accertare quali dichiarazioni siano effettivamente false. La regola della sospensione della prescrizione di cui all’art. 159, comma secondo, cod. pen. si applica ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019. Qualora la Corte di cassazione annulli la sentenza di condanna nella parte relativa all’accertamento della responsabilità, i periodi di sospensione di cui al citato comma secondo non possono essere computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, ai sensi dell’art. 159, comma terzo, cod. pen.

Il Fatto

L’imputato era stato condannato in primo grado, con sentenza confermata dalla Corte di appello di Trento, per varie condotte di false dichiarazioni sulla propria identità rese a pubblici ufficiali tra il marzo 2017 e il luglio 2019. L’identità dichiarata risultava, tuttavia, associata a un diverso nominativo in base alla documentazione fornita dal Consolato del Marocco e all’elenco AFIS, esibito dal pubblico ministero.

La difesa, deducendo l’assenza di dolo, prospettava un errore di trascrizione del nome pronunciato in arabo, mentre la pubblica accusa chiedeva l’acquisizione di un elenco AFIS aggiornato e l’annullamento della condanna per alcuni episodi in cui l’imputato avrebbe declinato le proprie vere generalità.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando come la sentenza impugnata fosse rimasta silente sul tema principale: l’individuazione, all’interno del capo di imputazione, delle dichiarazioni realmente false, essendo emerso che l’imputato si chiamava in realtà [OMISSIS]. Tale lacuna argomentativa, involgendo la questione decisiva della falsità o meno delle dichiarazioni, ha determinato l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Il giudice di rinvio dovrà effettuare la cernita delle dichiarazioni oggetto di addebito, stabilendo quali siano false e quali no, valutando anche la possibilità di errori o imprecisioni nella trascrizione del nominativo fornito all’atto dell’identificazione, in considerazione della pronuncia in lingua araba del nome.

La Corte ha inoltre precisato che, per i fatti commessi nel periodo tra il agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, trova applicazione la disciplina della sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017, richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 20989 del 2024.

In ragione dell’annullamento in punto di responsabilità, la Corte ha chiarito che il giudice di rinvio, nel computo del termine di prescrizione, non dovrà tenere conto dei periodi di sospensione di cui all’art. 159, comma secondo, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, operando la causa sopravvenuta di perdita di efficacia sospensiva prevista dal terzo comma della medesima disposizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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