Inammissibili i motivi di ricorso che chiedono una rilettura del fatto (Cass. pen. Sez. VII n. 24423 del 02.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
I motivi di ricorso per cassazione che, sotto la veste del vizio di motivazione, mirano a ottenere una diversa ricostruzione del fatto sono inammissibili, perché sollecitano una rilettura degli elementi di prova riservata in via esclusiva al giudice di merito. Il travisamento della prova è deducibile in sede di legittimità, in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, solo se il ricorrente rappresenta che il dato probatorio asseritamente travisato è stato introdotto per la prima volta nella motivazione del provvedimento di secondo grado. Nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice di merito non deve prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti. Il giudizio di bilanciamento tra recidiva e attenuante speciale integra una valutazione discrezionale sindacabile solo per mero arbitrio o illogicità, ed è immune da censura se sorretto da motivazione che giustifichi l’equivalenza come soluzione più idonea all’adeguatezza della pena in concreto.

Il Fatto

La vicenda processuale prende avvio da una sentenza della Corte di appello di Catania, che ha confermato la responsabilità di tre imputati per i reati loro contestati, ritenendo integrata la fattispecie, tanto sotto il profilo materiale quanto sotto quello soggettivo, sulla base delle risultanze probatorie acquisite.

Avverso tale decisione i condannati hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, deducendo il vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva, al diniego delle circostanze attenuanti generiche, alla mancata riqualificazione del fatto e al travisamento della prova, oltre alla contestazione del giudizio di bilanciamento tra recidiva e attenuante speciale. La questione approda così davanti alla Corte di cassazione, chiamata a verificarne l’ammissibilità.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla constatazione che i motivi comuni ai primi due ricorrenti, incentrati sulla mancata esclusione della recidiva, non sono consentiti in sede di legittimità e sono manifestamente infondati. Il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., esaminando in concreto il rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, e rilevando come le condotte pregresse e successive risultassero sintomatiche di un’accentuata pericolosità sociale.

Quanto al diniego delle attenuanti generiche, la Corte ribadisce che in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità la censura non è proponibile. Richiama il principio per cui non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, restando disattesi o superati tutti gli altri (Sez. 3 n. 2233 del 17.06.2021).

Sul travisamento della prova, con riguardo alla mancata riqualificazione del fatto, la Corte osserva che il motivo è meramente riproduttivo di profili già dedotti in appello e puntualmente disattesi, risultando non specifico ma soltanto apparente. In presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, il travisamento è deducibile solo se il dato probatorio asseritamente travisato è stato introdotto per la prima volta nella motivazione di secondo grado (Sez. 2 n. 7986 del 18.11.2016); nel caso di specie le dichiarazioni erano già state oggetto di specifica disamina da parte del primo giudice.

Il motivo relativo al bilanciamento tra recidiva e attenuante speciale di cui all’art. 648, quarto comma, cod. pen. implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. U n. 10713 del 25.02.2010).

Infine, quanto al motivo sulla riqualificazione del fatto, la Corte ribadisce che esula dai suoi poteri una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito (Sez. U n. 6402 del 30.04.1997). I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al versamento di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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