Compatibilità sanitaria e scelta del centro clinico penitenziario (Cass. pen. Sez. I n. 25124 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione della gravità delle condizioni di salute del detenuto, ai fini della incompatibilità con il regime carcerario, deve essere effettuata sia in astratto, con riferimento ai parametri di legge, sia in concreto, con riguardo alla possibilità effettiva di somministrare nel circuito penitenziario le terapie necessarie. La permanenza in carcere può essere disposta solo se il giudice accerta, eventualmente con l’ausilio di un esperto, l’esistenza di istituti dotati dei requisiti idonei a formulare un giudizio di compatibilità. Tale accertamento costituisce un prius rispetto alla decisione e non una mera modalità esecutiva rimessa all’autorità amministrativa. Il divieto di custodia per i portatori di gravi malattie prevale sulla presunzione di adeguatezza della misura carceraria solo se sia accertata la condizione di incompatibilità. L’eventuale incompatibilità del giudice non vizia il provvedimento, ma legittima la ricusazione.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, in esito a giudizio di rinvio disposto da questa Corte, ha riformato, accogliendo l’appello cautelare del pubblico ministero, il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva sostituito con gli arresti domiciliari la misura della custodia cautelare in carcere applicata a un indagato gravemente indiziato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso.
A fondamento della decisione il Tribunale ha posto le conclusioni della perizia disposta nel giudizio di rinvio: il quadro polipatologico dell’indagato è stazionario e gestibile con accertamenti programmabili e adeguato monitoraggio, quindi compatibile con la detenzione in un istituto dotato di centro clinico. Il ricorrente impugna l’ordinanza con sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto, in via pregiudiziale, l’eccezione di nullità per l’asserita incompatibilità del giudice relatore, già relatore nel precedente procedimento. Il motivo è manifestamente infondato: secondo il consolidato insegnamento di legittimità, l’eventuale incompatibilità non vizia il provvedimento né incide sulla capacità del giudice, giustificando piuttosto la ricusazione, che nella specie non risulta proposta.
Il Collegio affronta poi i primi due motivi, tra loro connessi. Il Tribunale non ha aderito acriticamente alle conclusioni del perito, ma ha confrontato le contrapposte soluzioni sulla modalità di gestione delle patologie, ritenendo preferibile quella che ne ammette la gestione in istituto dotato di centro clinico. Le considerazioni non sono illogiche né fondate su dati travisanti e si incentrano sulle caratteristiche oggettive dei centri clinici penitenziari, dotati di personale specialistico e di sinergie con i nosocomi territoriali, positivamente sperimentate.
Il ricorrente sostiene che il giudice avrebbe dovuto individuare la struttura concretamente idonea. La Corte respinge l’assunto: è vero che la valutazione deve svolgersi in astratto e in concreto, ma la permanenza nel sistema penitenziario può essere decisa solo se il giudice accerta l’esistenza di istituti con i requisiti reputati necessari, e tale accertamento deve rappresentare un prius rispetto alla decisione. Il Tribunale, chiamato a decidere se applicare la misura carceraria in sostituzione degli arresti domiciliari, ha individuato le caratteristiche della struttura di destinazione e ha accertato la presenza nel circuito di una pluralità di strutture conformi, rimettendo all’amministrazione solo la scelta della sede.
Il terzo e il quinto motivo, sul procedimento del G.i.p. e sull’appello del pubblico ministero, non sono scrutinabili perché già decisi dalla sentenza che ha disposto il rinvio. Quanto al quarto motivo, sulle esigenze cautelari, è manifestamente infondato: il Tribunale ha applicato la presunzione relativa di sussistenza e quella assoluta di adeguatezza della custodia, richiamando una pluralità di elementi sintomatici dell’attualità del pericolo di reiterazione. Esclusa l’incompatibilità, correttamente ha ritenuto inoperante il divieto di custodia in carcere per i portatori di gravi malattie. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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