Rivalutazione del merito rende inammissibile il ricorso in Cassazione (Cass. pen. Sez. 7 n. 1547 del 14.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, perché non scandito da specifica criticità delle argomentazioni della sentenza impugnata, il motivo di ricorso per cassazione che ripropone censure già vagliate e disattese dai giudici di merito con corretti argomenti giuridici e di fatto. Il sindacato di legittimità sul procedimento indiziario non può consistere nella rivalutazione della gravità, della precisione e della concordanza degli indizi, riservata al giudice di merito, ma deve tradursi nel controllo logico e giuridico della struttura della motivazione, per verificare l’esatta applicazione dei criteri legali di cui all’art. 192, comma secondo, cod. proc. pen. e la coerenza logica nell’interpretazione dei risultati probatori. Non integra il vizio di motivazione la mancata valorizzazione del silenzio serbato dall’imputato, poiché il silenzio nel corso del giudizio non costituisce prova di responsabilità, ma non osta all’affermazione di colpevolezza fondata su elementi indiziari concorrenti e logicamente valutati.

Il Fatto

Il ricorrente era stato condannato in primo grado e la sentenza era stata confermata dalla Corte d’appello di Napoli con decisione del 09/01/2025, in relazione al reato di detenzione illecita di tabacco lavorato estero. Gli otto scatoloni contenenti complessivamente 80 chilogrammi di tabacco erano stati rinvenuti dai militari della Guardia di finanza nei pressi dell’abitazione della madre dell’imputato, all’interno di uno stabile condominiale.

Avverso la sentenza di appello, il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo la violazione di legge in relazione agli artt. 125, comma 3, e 530 cod. proc. pen., nonché il correlato vizio motivazionale. La difesa censurava la sentenza impugnata per non aver considerato che il tabacco non era stato rinvenuto in un luogo di esclusiva disponibilità dell’imputato, ma sul ballatoio condominiale. Si sosteneva, inoltre, che l’incertezza probatoria non potesse essere superata richiamando la condotta collaborativa tenuta nell’immediatezza del fatto, poiché il silenzio serbato nel corso del giudizio non avrebbe potuto costituire prova di responsabilità.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato che il motivo proposto dalla difesa era inammissibile sotto tre concorrenti profili. In primo luogo, la censura riproduceva profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e di merito, senza essere scandita da specifica criticità delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata. In secondo luogo, il ricorso prefigurava una rivalutazione e una rilettura alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, in quanto avulsa da una pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali. In terzo luogo, la doglianza era manifestamente infondata, perché riferita ad un’asserita illogicità e contraddittorietà motivazionale non emergente dal provvedimento impugnato.

Nel merito, la Corte ha evidenziato come la Corte d’appello avesse compiutamente indicato le ragioni del rigetto dell’identica doglianza difensiva, in una fattispecie di doppia conforme sulla responsabilità, in cui la decisione di primo grado si salda con quella impugnata. I giudici di merito avevano correttamente valorizzato una serie di elementi indiziari: i militari della Guardia di finanza erano giunti sul posto avendone avuto precisa notizia; gli imputati erano stati ritrovati insieme, nelle prime ore del mattino, mentre entravano nello stabile condominiale; gli stessi si erano mostrati sin da subito collaborativi, tanto da indicare personalmente ove rinvenire il materiale.

La Corte ha quindi ribadito che il controllo sul procedimento indiziario non può risolversi in una rivalutazione della gravità, della precisione e della concordanza degli indizi, implicando apprezzamenti riservati al giudice di merito, ma deve tradursi nel controllo logico e giuridico della struttura della motivazione, in applicazione dell’art. 192, comma secondo, cod. proc. pen. e delle regole della logica nell’interpretazione dei risultati probatori. Tale verifica, eseguita dalla Cassazione con esito positivo, ha portato a ritenere legittima la motivazione con cui la Corte territoriale aveva attribuito all’imputato il reato contestato, prescindendo dal silenzio serbato e dalla mancata conferma dibattimentale di quanto asserito nell’immediatezza del fatto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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