Sequestro preventivo e giudicato cautelare preclusione solo con provvedimento non impugnabile (Cass. pen. Sez. II n. 32981 del 07.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’effetto preclusivo del cosiddetto giudicato cautelare è determinato solo dall’esistenza di un provvedimento decisorio non più impugnabile, non anche dalla mancata attivazione degli strumenti processuali di controllo. Ne consegue che la mancata proposizione dell’appello avverso il provvedimento di revoca del sequestro preventivo non impedisce al pubblico ministero di richiedere un nuovo sequestro fondato su elementi diversi, non valutati in precedenza. La preclusione endoprocessuale opera “allo stato degli atti” ed è condizionata al permanere immutato della situazione di fatto già valutata. In tema di ricettazione, il fumus può essere inferito dal rinvenimento di cospicue somme di denaro di cui non sia data giustificazione, dalle particolari modalità di occultamento e dalla presenza di elementi ulteriori significativi della provenienza delittuosa dei beni.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli, sezione per il riesame, che ha confermato il decreto di convalida del sequestro preventivo di una somma di denaro rinvenuta in suo possesso nel corso di un controllo stradale. Il G.I.P. aveva inizialmente disposto il sequestro ravvisando il fumus del reato di ricettazione; successivamente, all’esito dell’interrogatorio, aveva revocato la misura ritenendo non più configurabile il fumus.

Il pubblico ministero ha poi disposto un nuovo decreto d’urgenza di sequestro, convalidato dal G.I.P. Il Tribunale del riesame ha respinto l’istanza di riesame della difesa. La questione approda così in Cassazione sotto il duplice profilo della violazione del giudicato cautelare e dell’omessa indicazione del reato presupposto.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo di ricorso è infondato. La Corte osserva che il provvedimento di revoca del primo sequestro si fondava sul rilievo che la somma costituiva provento dell’attività di un’agenzia di scommesse. Il nuovo decreto d’urgenza e il successivo decreto di convalida si basano invece su elementi diversi, emersi da una successiva informativa di polizia giudiziaria e ritenuti non compatibili con la giustificazione addotta dall’indagato.

L’ordinanza impugnata ha valorizzato il fatto che il ricorrente non rivestiva alcun ruolo nell’agenzia di scommesse e che il luogo del controllo risultava incompatibile con la versione fornita. La Corte rileva che si tratta di elementi non considerati nel provvedimento di revoca e legittimamente valorizzati dal provvedimento di convalida e dall’ordinanza del riesame.

La mancata proposizione dell’appello da parte del pubblico ministero avverso la revoca non ostava alla proposizione di una nuova istanza ex art. 321 cod. proc. pen. L’effetto preclusivo del giudicato cautelare — precisa la Corte — è determinato solo dall’esistenza di un provvedimento decisorio non più impugnabile, non anche dalla mancata attivazione degli strumenti di controllo. In materia cautelare deve seguirsi il più limitato criterio della preclusione processuale, che include solo le questioni dedotte e non anche quelle deducibili, e opera “allo stato degli atti”, essendo condizionata al permanere immutato della situazione di fatto già valutata.

Anche il secondo motivo è infondato. L’ordinanza impugnata ha valorizzato le modalità di occultamento della somma, suddivisa in mazzette sigillate, poste in essere da soggetto privo di redditi leciti dichiarati. A tali elementi si aggiungono la contiguità con un soggetto condannato per associazione di tipo mafioso e traffico di stupefacenti e la frequentazione di persone con precedenti penali, ritenuti sintomatici della provenienza delittuosa del denaro, in coerenza con la giurisprudenza di legittimità in tema di sequestro preventivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *