L’autorità cautelare non preclude altra decisione cautelare (Cass. pen. Sez. V n. 7360 del 24.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La decisione cautelare non può assumere valore pregiudicante rispetto ad altra decisione cautelare, quand’anche i relativi provvedimenti abbiano il medesimo oggetto, poiché la sede pregiudicata non riguarda la delibazione dell’innocenza o della colpevolezza dell’imputato, bensì i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari. La nozione di “merito dell’ipotesi accusatoria” rilevante per l’attività pregiudicante non coincide con la “sede pregiudicata”, che ricorre solo quando il giudice sia chiamato a partecipare a un “giudizio”, ossia a un processo che, in base a un esame delle prove, pervenga a una decisione di merito. L’annullamento di un provvedimento cautelare per vizi formali non determina incompatibilità del giudice che lo aveva emesso a pronunciarsi nuovamente sulla medesima istanza, difettando sia il requisito della diversità di fase sia l’astratta riconducibilità dell’ipotesi alle cause di ricusazione di cui all’art. 37 cod. proc. pen. L’incompatibilità non opera all’interno della medesima fase processuale, nella quale il convincimento del giudice si forma progressivamente.
Il Fatto
Un indagato, gravemente indiziato del delitto di cui all’art. 479 cod. pen., era stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta. Il Tribunale del riesame aveva annullato il provvedimento per mancato espletamento dell’interrogatorio preventivo ex art. 291, comma 1-bis, cod. proc. pen. Il procedimento era tornato dinanzi al medesimo giudice-persona fisica, il quale aveva fissato l’interrogatorio dell’indagato: in quella sede l’indagato aveva proposto istanza di ricusazione, deducendo che quel giudice si era già espresso sul merito delle accuse con l’ordinanza cautelare annullata, e aveva sollevato incidente di costituzionalità sull’art. 34 cod. proc. pen. La Corte di appello di Caltanissetta aveva respinto l’istanza, ritenendo l’art. 34 cod. proc. pen. non contemplasse tale causa di incompatibilità e manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale. Avverso tale ordinanza l’indagato proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, escludendo che la fattispecie integrasse alcuna delle cause di ricusazione tassativamente previste dall’art. 37 cod. proc. pen. Quanto al primo comma, richiamante le ipotesi dell’art. 36 cod. proc. pen., l’art. 34 cod. proc. pen. è norma di carattere eccezionale e di stretta interpretazione e non contempla l’ipotesi del giudice che, dopo l’annullamento per vizi formali, sia chiamato a pronunciarsi nuovamente sulla medesima istanza cautelare. Non ricorreva neppure l’ipotesi di cui al secondo comma, che richiede l’espressione indebitamente del proprio convincimento sui fatti oggetto dell’imputazione: l’avverbio postula che l’opinione sia manifestata senza necessità ai fini della decisione, mentre nella specie il giudice aveva legittimamente effettuato valutazioni di merito nell’ambito di una decisione preliminare o incidentale che le richiedeva.
La Corte ha quindi affrontato la questione di legittimità costituzionale, ritenendola manifestamente infondata alla luce delle coordinate ermeneutiche offerte dalla giurisprudenza costituzionale. L’incompatibilità costituzionalmente necessaria sussiste solo quando il medesimo giudice-persona fisica abbia svolto una “attività pregiudicante” e sia chiamato a svolgere un compito decisorio in una “sede pregiudicata”. La “sede pregiudicata” va collegata alla partecipazione a un “giudizio”, ossia a ogni processo che, in base a un esame delle prove, pervenga a una decisione di merito: nella specie, la sede in cui il giudice deve nuovamente pronunciarsi è sempre un procedimento cautelare incidentale, che non presenta i caratteri del giudizio. La sentenza additiva della Corte costituzionale n. 212 del 2025 ha del resto tracciato l’incompatibilità nel rapporto tra adozione di provvedimenti cautelari personali e giudizio sul merito dell’imputazione, non già tra un provvedimento cautelare e l’altro.
La Corte ha inoltre rilevato che, rispetto all’attività pregiudicante, manca il requisito della diversità di fase: il giudice per le indagini preliminari che deve nuovamente pronunciarsi sull’istanza cautelare si trova nella medesima fase processuale in cui aveva emesso l’ordinanza annullata, dovendosi preservare l’esigenza di continuità e globalità all’interno di ciascuna fase. L’annullamento di un provvedimento cautelare non dà luogo a incompatibilità neppure quando proviene dalla Corte di cassazione e, a maggior ragione, quando promana dal Tribunale del riesame. La Corte ha infine escluso una distonia con gli interventi additivi in materia di giudice dell’esecuzione, valorizzando il carattere di “giudizio” insito in quelle decisioni che incidono sul merito delle imputazioni.
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Nota della Redazione
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